Girata in bianco e girata piena di assegno trasferibile – Implicazioni per il beneficiario

Com'è noto, la girata di un assegno trasferibile (quindi con importo facciale minore di mille euro) può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira l'assegno (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare l'assegno. Quest'ultimo, in caso di girata piena, deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita.

Esempio di girata in bianco è quella che il beneficiario dell'assegno (indicato direttamente dal traente che emette l'assegno o indirettamente dal girante) appone nel momento in cui presenta l'assegno all'incasso, essendo tale adempimento necessario per esimere il trattario (la banca, o l'ufficio postale) che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo.

Dopo questa breve premessa, supponiamo che un assegno trasferibile venga emesso dal traente a favore del soggetto X e che questi (girante) apponga la firma di girata senza indicare il giratario, cioè il nuovo beneficiario. Supponiamo inoltre che detto assegno, non denunciato come smarrito o rubato, pervenga nelle mani del soggetto Y.

Ci si chiede se e come Y possa incassare l'assegno. Per quanto finora esposto è escluso che Y possa versare l'assegno in banca, senza apportarvi ulteriori modifiche, mancando qualsiasi collegamento fra il traente che ha emesso l'assegno ed il soggetto Y, in virtù della circostanza che il beneficiario originario X ha effettuato una girata in bianco senza indicare Y come legittimo beneficiario dell'assegno. Solo X può presentare l'assegno allo sportello per un versamento sul proprio conto corrente salvo buon fine (SBF).

E, allora? L'assegno per Y è solo carta straccia? Può Y presentare l'assegno allo sportello dopo averlo modificato (integrando la firma del girante con le proprie generalità) per versarlo sul conto corrente a lui intestato salvo buon fine? Oppure, può Y presentare il titolo, così com'è, direttamente al traente (colui che ha emesso l'assegno) richiedendone il pagamento e, in caso di diniego da questi opposto a corrispondere l'importo facciale, ricorrere al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti?

La risposta al quesito è affermativa, in conformità a quanto deciso dai giudici della Corte di cassazione nel dispositivo della sentenza 16556/10.

Infatti, se l'assegno bancario o postale viene emesso senza indicazione del giratario, esso ha valore di assegno al portatore.

Ciò comporta che il trasferimento del titolo si opera con la consegna del titolo stesso e che il possessore del titolo è legittimato all'esercizio del diritto ad incassarne l'importo facciale.

Qualora l'assegno presenti l'indicazione del beneficiario designato da colui che lo ha emesso (traente) e risulti dal beneficiario girato in bianco, vale a dire senza la indicazione del nome del giratario, il portatore del titolo ha tre possibilità:

  1. riempire la girata con le proprie generalità, o, addirittura, con quelle di altra persona;
  2. girare l'assegno di nuovo in bianco o a persona determinata (dopo aver effettuato l'adempimento di cui al punto precedente);
  3. trasmettere l'assegno a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Il possessore di un assegno in cui non figuri l'indicazione del giratario, oppure che sia stato girato dal primo beneficiario o da ulteriori giratari sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente al traente, questo possa pretendere che il possessore sia tenuto ad apporre sull'assegno la firma di girata.

Soltanto il trattario che paga l'assegno può esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore, e se ne comprende la ragione, atteso che il trattario, che opera come mandatario del traente, può essere chiamato da questo a rispondere del pagamento a soggetto non legittimato.

Se il pagamento viene chiesto direttamente al traente, obbligato principale, non sussiste alcun motivo perché l'assegno venga munito di girata dal possessore, girata che, quando il pagamento viene richiesto al trattario, non vale al fine del trasferimento del titolo, ma vale esclusivamente come quietanza.

4 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero




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