Controversie nei settori dell’energia elettrica e gas » E’ obbligatoria la conciliazione

Controversie nei settori dell'energia elettrica e gas » è obbligatoria la conciliazione

Energia elettrica e gas: dal 1 gennaio 2017 la conciliazione è obbligatoria nella risoluzione delle controversie tra aziende e consumatori.

Dal primo gennaio 2017, per le controversie nei settori dell'energia elettrica e del gas, il cliente finale e il prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) possono tentare di risolvere il problema con il proprio operatore utilizzando la conciliazione, che diventa una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegs) oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR tenuto dall'Autorità oppure presso una Camera di commercio sulla base della convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere.

Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall'Aeegsi per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, che prevede l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato, In tutti gli altri casi, il GSE può decidere volta per volta se aderire alla procedura oppure no.

L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line, in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution).

Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elenchi ADR e ODR europei in materia di consumo.

Approfondiamo la questione nei paragrafi successivi.

Conciliazione obbligatoria per controversie di energia elettrica e gas: come funziona

Conciliazione obbligatoria per controversie di energia elettrica e gas: come funziona in linea generale.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione, inteso quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale è attualmente già in vigore per tutte le controversie con le compagnie telefoniche ma, dal 1 gennaio 2017, esso diventa obbligatorio anche per le vertenze relative ad energia elettrica e gas.

Ciò significa che, prima di adire il giudice, il consumatore che lamenta problemi con i gestori di luce e gas dovrà obbligatoriamente tentare la conciliazione come regolata dal cosiddetto “TICO” (Testo Integrato Conciliazione) approvato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Innanzitutto occorre specificare che non per tutte le vertenze in assoluto è obbligatorio il tentativo di conciliazione ma esso si applica nei seguenti casi:

  • Se si tratta di utenti di energia elettrica alimentati in bassa o media tensione;
  • Utenti di gas naturale alimentati in bassa pressione.

La procedura conciliativa non si applica, invece:

  • a controversie inerenti profili tributari o fiscali;
  • a controversie promosse ex art. 37 (azione inibitoria delle clausole vessatorie), 139 e 140 (azione tramite associazione di consumatori) 140 bis (class action) del Codice del consumo.

Il tentativo di conciliazione può essere esperito presso:

  1. il Servizio Conciliazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
  2. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  3. gli organismi ADR iscritti nell’elenco disponibile sul sito web dell’Autorità.

Il primo incontro presso il servizio di conciliazione deve svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, ad ogni modo, la procedura dovrà obbligatoriamente concludersi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Detto termine, tuttavia, potrà essere prorogato – solo per esigenze gravi e motivate – per ulteriori 30 giorni, su richiesta congiunta delle parti o se lo richiede il conciliatore per la complessità della procedura, previa comunicazione alle parti.

E’ importante evidenziare che il tentativo di conciliazione non è proponibile se è già in corso per la stessa controversia una procedura di conciliazione o se esso è stato già esperito.

In ogni caso lo svolgimento della procedura non preclude la concessione di provvedimenti cautelari ed urgenti da parte del giudice.

Il consumatore può presentare la domanda di conciliazione o personalmente o tramite un proprio delegato (ad es. un avvocato) ma solo dopo aver previamente inviato un reclamo al gestore, il quale abbia dato un riscontro ritenuto non soddisfacente oppure siano decorsi 50 giorni dall’invio del predetto reclamo, senza alcun riscontro.

Ad ogni modo la domanda di conciliazione non può essere presentata decorso un anno dalla data di invio del reclamo.

La domanda, di regola, deve essere presentata in modalità telematica sul sito web dell’ Autorità Energia Elettrica e Gas ma, in caso di difficoltà dell’utente nell’utilizzo del web, si potrà optare per un invio a mezzo posta o fax o eventuali altri canali indicati nel sito, ferma restando la gestione on line dell’intera procedura.

Nella domanda dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, alcuni elementi fondamentali: le generalità dell’utente, il soggetto delegato alla domanda, l’indicazione del gestore e della fornitura, nonché altri dati indicati nel TICO e nello stesso sito web.

In quali casi la domanda di conciliazione è inammissibile?

  1. quando attiene a controversie escluse dalla conciliazione obbligatoria;
  2. quando è presentata senza il previo reclamo all’Operatore o Gestore;
  3. quando è presentata senza il rispetto dei termini;
  4. quando non è stata presentata nelle modalità prescritte;
  5. quando non contiene anche uno solo degli elementi previsti;
  6. qualora risulti riproduttiva di domanda già archiviata.

Se la conciliazione ha esito positivo, qualora le parti, dopo aver esperito la procedura di conciliazione come descritta nel TICO ed al quale si rimanda raggiungono un accordo, si redige apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti stesse e dal conciliatore con firma elettronica.

Le parti, in ogni caso, hanno la possibilità di richiedere, congiuntamente, al conciliatore la formulazione di una proposta non vincolante di risoluzione della vertenza la cui accettazione o rifiuto devono pervenire entro 7 giorni; in mancanza essa si intende rifiutata.

E’ importante evidenziare che, anche a seguito di accettazione della proposta formulata dal conciliatore, il verbale di avvenuta conciliazione ha valore di titolo esecutivo.

Se la conciliazione ha esito negativo, invece, il conciliatore redige verbale dando atto che il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.

A questo punto la parte interessata può esperire l’azione giudiziale, dando atto dell’avvenuto esperimento del tentativo di conciliazione e del mancato raggiungimento dell’accordo.

A chi rivolgersi per la conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Ecco a chi rivolgersi per la conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

La conciliazione obbligatoria è svolta principalmente dall’Autorità Garante per l’Energia ed il Gas (AEEG) attraverso il “Servizio Conciliazione dell’Autorità” accessibile dal sito dell'Aeegsi.

In alternativa il consumatore si può rivolgere alle Camere di Commercio oppure ad uno degli organismi iscritti presso l’Autorità che svolgono le conciliazioni ADR e che si trovano elencati nell'"Elenco organismi ADR" disponibile sulla pagina web linkata sopra.

Possono costituire alternativa anche le cosiddette “conciliazioni paritetiche” svolte direttamente dai gestori-venditori di energia elettrica e/o gas attraverso organismi appositi magari iscritti nell’elenco di cui sopra, in convenzione con le associazioni di consumatori.

In questi, ovvero accordi “preconfezionati”, è bene sapere che vanno valutati rispetto al proprio caso, che non c’e’ alcun obbligo di sottoscriverli ma che una volta sottoscritti sono vincolanti e possono alla fine risultare limitanti.

La procedura della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Vi spieghiamo la procedura della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

La domanda di conciliazione può essere presentata DOPO aver inviato un reclamo al gestore/venditore di energia e/o gas che non abbia ricevuto risposta o quando la stessa sia considerata insoddisfacente dal consumatore.

Nel primo caso devono essere passati 50 giorni dall’invio del reclamo; in ogni caso non è possibile presentare domanda oltre 1 anno dopo l’invio del reclamo. Si può presentare direttamente o tramite un delegato, che può essere un’associazione di consumatori (per il servizio di assistenza dell'ADUC si veda il riquadro in fondo alla scheda).

Si può presentare:

  • online sul sito dell’AEEGSi – Servizio conciliazione, previa registrazione
  • per i clienti domestici anche tramite posta, fax o altri canali individuati sul sito web del Servizio conciliazione.

La domanda deve contenere determinati elementi che si trovano specificati sul sito dell’Autorità. Nel caso mancassero dei dati l’Autorità avvisa l’utente che deve comunicarli entro 7 giorni.

Fissazione della data di conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Vediamo come va fissata la data di di conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

In caso di accettazione della domanda il Servizio conciliazione comunica alle parti, entro sette giorni dalla presentazione, l’avvio della procedura e la data del primo incontro per lo svolgimento del tentativo; tale incontro deve svolgersi entro massimo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, ma non prima di 10 giorni dalla comunicazione stessa.

Non c’e’ una procedura di intervento in urgenza nel caso di interruzione del servizio, come per le conciliazioni in ambito telefonico, ma tempi più brevi per la fissazione della data di trattazione.

Se infatti il consumatore documenta la sospensione della fornitura per una fattura tempestivamente contestata con un reclamo, l’incontro viene fissato NEI 15 giorni (non 30) successivi alla presentazione della domanda, decorsi almeno 5 giorni dalla comunicazione stessa.

E’ possibile che venga richiesto l’intervento del distributore locale, per fornire dati tecnici o altro.

Se una delle parti intende rinunciare al tentativo conciliativo può farlo dandone comunicazione almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro.

L’incontro può essere rinviato facendone richiesta con almeno 5 giorni di anticipo proponendo una nuova data che non deve cadere oltre i 7 giorni dalla prima.

Svolgimento della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Ecco come funziona lo svolgimento della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

Nel giorno e ora comunicati dal Servizio conciliazione le parti si incontrano TELEMATICAMENTE, ovvero tramite accesso all’apposita area virtuale riservata del sito dell’Autorità garante in web-conference.

Sono ammessi, su giudizio del Servizio di conciliazione, anche metodi alternativi tramite utilizzo di altri messi di comunicazione a distanza.

Le prove e documentazioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante upload.

Chi non fosse attrezzato o pratico può farsi rappresentare da una associazione di consumatori o di categoria tramite delega (che per i clienti finali può essere una scrittura privata corredata da fotocopia di un documento di identità del delegante).

Durante l’incontro il conciliatore cerca di agevolare l’accordo tra le parti, ma non prende decisioni in merito. Sono le parti che devono trovare un punto di incontro.

Il termine per la conclusione di tutto il procedimento è di 90 giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, prorogabile per massimo 30 giorni per esigenze motivate su iniziativa delle parti o del conciliatore.

Se la parte che ha chiesto la conciliazione NON si presenta al primo incontro il procedimento viene archiviato; se non si presenta l’altra parte viene redatto un verbale che evidenzia l’”esito negativo della procedura”.

Si fa presente a tal proposito che i gestori/venditori di energia elettrica e gas sono tenuti a partecipare al tentativo conciliativo ma non è chiaro quali provvedimenti siano previsti nei loro confronti nel caso non lo facessero; il Garante si limita a dire che tale scelta viene segnalata agli organi della stessa Autorità “per i seguiti di competenza”.

Termini della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Vediamo quali sono i termini della conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

Se la conciliazione ha esito positivo viene emesso un verbale che per legge ha valore di titolo esecutivo e che quindi vincola le parti rispetto all’accordo raggiunto.

In alternativa e’ possibile chiedere al Conciliatore una “proposta” di accordo non vincolante la cui accettazione o rifiuto devono esser date per iscritto entro 7 giorni; in mancanza la proposta si intende NON accettata.

La procedura si può concludere anche senza che venga raggiunto un accordo e anche in tal caso viene redatto un verbale che attesta, in ogni caso, il fatto che il tentativo è stato svolto.

Ciò è importante ai fini dell’obbligatorietà e della non procedibilità, in mancanza del tentativo, di azioni successive tipo la causa davanti al giudice di pace.

Conseguenze sulle azioni contro la morosità in materia di conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas

Ecco quali sono le conseguenze sulle azioni contro la morosità in materia di conciliazione per le controversie di energia elettrica e gas.

La presentazione della domanda di conciliazione non interrompe di per sé le eventuali azioni che il venditore avesse messo in atto per recuperare un credito.

Tuttavia molti operatori che aderiscono alle procedure di conciliazione, anche a quelle facoltative attive fino a fine 2016, di solito si impegnano volontariamente a sospendere le azioni intraprese.
Tutto dipende dall’operatore/gestore.

Ricordiamo, infine, che la procedura presso l’Autorità garante è gratuita ma se il consumatore si fa assistere da un’associazione di consumatori o da un legale ovviamente potrebbero esservi costi da sostenere relativi ai servizi resi.

1 Febbraio 2017 · Andrea Ricciardi


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