Furto identità » Come proteggersi da iscrizione in CRIF e Centrali Rischi

Sempre più numerose le truffe che riguardano il furto di identità: in questo articolo vi spieghiamo come salvaguardarsi tecnicamente e giuridicamente da chi apre un finanziamento a vostro nome e poi vi fa trovare segnalati nelle banche dati dei cattivi pagatori, come la crif e la cai.

Quotidianamente, purtroppo, agli utenti della rete capita di rispondere a una e-mail che chiede i dati personali o le credenziali di accesso ad un servizio di home banking, cadendo così nella rete di un truffatore si appropria indebitamente dell'identità del malcapitato.

Così facendo, questi cyber-criminali, realizzano dei documenti falsi o contraffatti utilizzati, poi, per chiedere finanziamenti o altre operazioni truffaldine.

Grazie al furto di identità, infatti, questi truffatori sono in grado di aprire conti correnti, mutui e ottenere l’autorizzazione a emettere assegni, senza che il raggirato ne venga a sapere nulla.

Naturalmente, i finanziamenti contratti, poi, non vengono mai onorati. Così, la vittima, dopo qualche tempo si scopre iscritta nelle banche dati del Crif o nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Molteplici anche i casi in cui i malintenzionati aprono conti corrente a nome del truffato per emettere assegni a vuoto: in questa fattispecie il soggetto viene addirittura protestato, ricevendo le relative sanzioni della Prefettura e l’interdizione a emettere assegni.

Queste cose sono all'ordine del giorno: certo, la truffa poi viene prima o poi scoperta, ma con enormi disagi per la vittima, costretta a incaricare un avvocato e, spesso, a fare causa anche all'Istituto di credito o alla Crif.

Per ridurre il rischio di subire un furto identità è convenevole osservare alcune regole basilari di comportamento: bisogna dire, però, che anche queste cautele non garantiscono la certezza di una totale immunità dai truffatori informatici.

Come accennato, è bene sempre evitare di aprire e-mail sia che provengano da sconosciuti che da contatti presenti nella nostra rubrica.

I phisher, infatti, riescono a individuare i nominativi dei nostri contatti per farci giungere email apparentemente provenienti da questi ultimi, ma che in realtà, nascondono tentativi di frodi.

Questi messaggi, di norma, non contengono testo, ma solo un link. Con un po’ di prudenza, dunque, possono essere agevolmente riconosciute.

Bisogna poi controllare sempre che i siti di e-commerce siano sicuri e attendibili: in questo caso basta controllare l'url presente sul browser, accertandosi che inizi con https e che ci sia l’icona del lucchetto.

E' importante anche prendersi cura della propria identità e privacy sui social network.

Ma qualora il danno fosse già avvenuto, come comportarsi dopo averlo scoperto?

Purtroppo la vittima scopre la truffa con molto tempo di ritardo, quando i problemi si sono ormai verificati.

E questo perché, nel momento in cui la banca invia le lettere di sollecito e di diffida per il mancato pagamento delle rate del finanziamento, le stesse vengono spedite a un indirizzo di residenza falso, diverso da quello della vittima, appositamente fornito dal criminale all'atto dell'apertura del finanziamento.

Così, alla fine, la scoperta della truffa avviene quasi sempre quando la vittima si trova ad andare in banca. Nello stesso tempo, il malcapitato viene anche registrato nel Sic come la Crif.

Ma in quali casi si viene iscritti in Crif o in centrali rischi? Come chiarito in molti articoli sul nostro blog, nei Sic confluiscono tutte le informazioni oggettive raccolte dagli istituti di credito, relativamente ai finanziamenti richiesti e ottenuti da consumatori e imprese.

Petanto i Sic, come quello gestito da Crif non sono archivi di cattivi pagatori, poiché contengono sia dati negativi sia dati positivi

Comunque, per gstr in modo che una richiesta di finanziamento o un finanziamento già erogato venga segnalato nel Sic, è necessario che il soggetto segnalato, se consumatore, abbia ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati e che abbia anche prestato il proprio consenso preventivo all'atto della concessione del finanziamento medesimo.

Al contrario, per quanto riguarda le segnalazioni di informazioni negative, come i finanziamenti con ritardi nei pagamenti, non c’è invece bisogno, ai fini della segnalazione nei Sic, del consenso del debitore, ma solo della preventiva informativa a quest’ultimo da parte dell'istituto di credito segnalante.

Dunque, nel caso vi accorgiate di essere stati vittima di un furto di identità o di una frode creditizia è ovviamente vostro diritto chiedere la cancellazione dei vostri dati dalla Crif.

In questo caso il risarcimento del danno potrà sempre essere chiesto al criminale, qualora venga individuato, nel corso del processo penale, costituendovi parte civile.

Inoltre, se l'istituto di credito ha delle responsabilità per mancata diligenza nel controllo della documentazione, anche quest’ultima non sarà esente da condanne: fatevi sempre seguire da un avvocato.

2 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi


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