Sospensione fornitura idrica al condominio – Per la morosità di alcuni tutti i condomini restano senza acqua

Ponendosi il condominio, nei confronti dei terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei singoli condomini, attinenti alle parti comuni, l’amministratore assume la qualità di necessario rappresentante della collettività dei condomini sia nella fase di assunzione di obblighi verso terzi, per la conservazione delle cose comuni sia, all'interno della collettività condominiale, come unico referente dei pagamenti ad essi relativi.

La circostanza che alcuni dei condomini abbiano provveduto al versamento a favore del condominio delle quote stabilite per le spese ordinarie di gestione (e quindi anche delle spese per il servizio idrico) non può assumere rilievo nei rapporti con un soggetto esterno, quale il fornitore dei servizi idrici.

In altre parole, a fronte di un contratto di fornitura d'acqua che vincola il condominio, solo l’amministratore è legittimato a provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato, con la conseguenza che il puntuale pagamento delle quote stabilite per le spese riguardanti il servizio idrico costituisce un dato che attiene esclusivamente ai rapporti tra condomini.

Concludendo, qualora la stipula del contratto di somministrazione sia intervenuta esclusivamente tra l’amministratore e l’azienda fornitrice, una sospensione della fornitura d'acqua per i servizi condominiali di tutte le unità immobiliari dell'edificio, indipendentemente dalla morosità soltanto di alcuni condomini, è pienamente legittima, e non è limitata alle sole utenze di cui beneficiano le parti comuni (quali ad esempio l'acqua nei cortili condominiali).

Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 3636/14.

13 Agosto 2015 · Chiara Nicolai


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