Il fornitore di energia è tenuto a dimostrare che il contatore funziona correttamente

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di contratti di somministrazione di acqua ed energia, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Pertanto, il giudice adito dal consumatore non può limitarsi a ritenere sufficiente la prova della circostanza costituita dalla continuità della fornitura di energia nel periodo relativo al rilevamento dei consumi o all'atto dell’emissione delle fatture poste a fondamento del credito azionato in giudizio, senza alcun riferimento, neppure indiretto, alla decisiva circostanza relativa al regolare funzionamento (non già, genericamente, dell’impianto in sé, bensì) del contatore dell’impianto, di per sé destinata a dar conto dell’effettiva entità della fornitura effettuata e indicata a fondamento del corrispettivo rivendicato dalla società somministrante.

E' quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 6562/2019.

19 Maggio 2019 · Giovanni Napoletano


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