Il fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura

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Per tutelare l’attività produttiva legale, lo Stato ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. Il Fondo offre un contributo economico finalizzato al ripristino dell'attività imprenditoriale di quanti, individui o associazioni antiracket, hanno subito danni alla persona, ai beni mobili (auto, moto, attrezzature per l’azienda, ecc.) e immobili (casa, negozio, ecc.) da parte degli estorsori.

Il Fondo di Solidarietà interviene anche in favore di terzi che hanno subito danni materiali e di quanti hanno subito danni, per mancato guadagno, a causa di pressioni ambientali (se ad esempio un negozio ha perso la propria clientela impaurita dalle minacce velate e diffuse).

Condizioni per avere diritto al contributo

  • che il danno sia stato provocato per costringere la vittima a subire richieste estorsive, oppure per ritorsione conseguente al rifiuto;
  • che le intimidazioni di qualunque natura e le azioni delittuose vengano denunciate alle Forze dell'Ordine.
  • che la vittima si opponga alle richieste estorsive anche dopo aver denunciato il danno e chiesto il contributo;
  • che la vittima non abbia contribuito in alcun modo al fatto delittuoso;
  • che la vittima non abbia in corso procedimenti per fatti delittuosi;

Oltre a ciò, ovviamente, è necessario che il danno sia superiore (come valore) a quello coperto dall'Assicurazione (se ne era stata stipulata una).

Come si ottiene il contributo

Per avere accesso al contributo, il titolare dei beni danneggiati (o il soggetto che ha subito danni personali, o i superstiti) deve formulare richiesta entro 120 giorni dalla denuncia (vedi pag. 61, nota). Alla domanda va allegata una relazione dettagliata dei fatti accaduti, dell'ammontare del danno e va dichiarata l’esistenza o meno di contratti di assicurazione sui beni danneggiati o distrutti.

Nel caso in cui ci siano contratti di assicurazione, vanno allegate le copie delle polizze.

La domanda può essere presentata dall'interessato o dai suoi eredi e, per i professionisti, anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale cui il danneggiato aderisce, o dalle Associazioni nazionali di categoria, o dalle Associazioni antiracket, sempre con il consenso dell'interessato.

Chi è stato vittima di usura e poi di estorsioni, violenze o minacce, deve presentare due distinte domande al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.

Importo del contributo

Il contributo previsto dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura copre l’intero ammontare del danno subìto, sia materiale che di mancato guadagno. Il contributo può arrivare fino a tre miliardi di lire per la singola domanda ed è esente dal versamento delle imposte IRPEF e IRPEG. Il contributo viene concesso in una o più soluzioni e, prima della definizione del procedimento, può essere disposta una anticipazione pari al 70% del totale riconosciuto. Se esiste una polizza assicurativa, e l’importo del danno supera la somma liquidata o che può essere liquidata dall'Assicurazione, il contributo viene concesso per la sola quota eccedente.

Chi decide il contributo

La richiesta di contributo deve essere indirizzata al Fondo di Solidarietà, tramite il Prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l’evento denunciato. Il Comitato del Fondo delibera, sulle elargizioni adottate con Decreto del Commissario, entro 30 giorni dal ricevimento dal Prefetto degli elementi istruttori ed è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio. Per conservare il proprio diritto al ricevimento delle quote ulteriori del contributo, è necessario che l’interessato documenti di avere impiegato le somme già ricevute per la ripresa della propria attività imprenditoriale (anche se diversa per tipologia e ubicazione). Altrimenti l’interessato dovrà restituire immediatamente l’intera somma percepita, come pure nel caso in cui venga accertato il consenso a richieste estorsive nei tre anni successivi alla concessione del contributo.

Ulteriori benefici per le vittime del racket

In favore di coloro che presentano richiesta di contributo al Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, possono essere prorogati fino a tre anni:

  • i termini di scadenza (ricadenti entro un anno dalla data dell'evento dannoso) degli adempimenti fiscali ed amministrativi, del pagamento dei ratei di mutui bancari ed ipotecari, e di ogni altro atto esecutivo;
  • i termini di prescrizione, compresi quelli legali e processuali comportanti la perdita di diritti compreso quello d’agire o fare eccezioni, che scadono entro un anno dalla data del fatto dannoso. Per la stessa durata viene sospesa l’esecuzione delle procedure di cessione degli immobili, come pure il pignoramento dei beni, sia mobili che immobili.

9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini


Commenti e domande

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Una risposta a “Il fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura”

  1. sara bianco ha detto:

    La domanda per accedere al fondo speciale destinato alle vittime dell’usura deve essere presentata al prefetto della Provincia in cui il reato di usura è stato compiuto e denunciato.
    La dichiarazione consegnata deve essere comprensiva di:

    – dichiarazione in cui la vittima dichiara di aver subito il reato;
    – data di denunzia del reato stesso o data di inizio delle indagini contro l’imputato;
    – casellario giudiziario, volto a mettere in luce l’assenza di eventuali reati connessi all’usura;
    – quantificazione del danno subito sia direttamente a causa degli interessi troppo elevati, che indirettamente (ovvero tramite eventuali mancati guadagni);
    – indicazione della somma di denaro chiesta come mutuo,corredata di piano di restituzione e modalità di erogazione;
    – eventuale documentazione comprovante l’urgenza della richiesta in relazione ai casi previsti dalla legge.

    La concessione del mutuo e la restituzione delle rate già versate possono essere negate allorquando si verifichino alcuni episodi non conciliabili con la richiesta.

    E’ il caso, ad esempio, che si verifica nel momento in cui il procedimento penale termina con una assoluzione o con una archiviazione.

    Un altro caso è quello che si verifica quando non si ha possibilità di dimostrare che i denaro ricevuto è stato utilizzato per saldare il mutuo legato al reato di usura subito.

    Terzo, ma non ultimo caso, la comparsa di condizioni giudiziarie che impediscono di beneficiare di queste agevolazioni.

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