Fondo patrimoniale » Non sempre può essere opposto ad Equitalia

La costituzione del fondo patrimoniale non sempre può essere opposto ad Equitalia

Quali sono i casi in cui un fondo patrimoniale può essere opposto ad Equitalia in occasione di un’iscrizione ipotecaria o di un pignoramento d’immobile?

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'articolo 167 del codice civile, così come stabilito dall'articolo 162 del codice civile per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile.

Non è possibile retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data di trascrizione effettuata ex articolo 2647 del codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.

Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito nelle forme dell'articolo 555 codice di procedura civile, prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nella esecuzione.

Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l’ipoteca sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene ex articolo 2808 del codice civile, con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Questo l'orientamento espresso, con sentenza 360/23/14 della CTR di Bari.

Fondo patrimoniale ed opposizione ad equitalia

Quando è legittima un'ipoteca iscritta da Equitalia su immobili compresi in un fondo patrimoniale?

Nel caso esaminato in tribunale, ad un contribuente era stata iscritta un'ipoteca per debiti nei confronti dell'agente della riscossione.

Il debitore si difendeva producendo in giudizio l’estratto del certificato di matrimonio, redatto da un pubblico ufficiale, dal cui si evinceva la stipula dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale.

Ma i giudici di primo grado respingevano il ricorso spiegando che, nel documento, mancava l'indicazione della data della costituzione del fondo patrimoniale.

Nell'atto, infatti, era riportata unicamente la data di stipula del fondo patrimoniale, ma non quella di annotazione del fondo.

Dello stesso parere i giudici di secondo grado, i quali hanno chiarito che quando manca la data di annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, la costituzione del fondo patrimoniale non può essere validamente opposta nei confronti di Equitalia, con la conseguenza che l'iscrizione ipotecaria deve ritenersi del tutto legittima.

28 Marzo 2014 · Andrea Ricciardi




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