Le obbligazioni contratte per potenziare le capacità imprenditoriali del debitore sono riconducibili al soddisfacimento dei bisogni familiari
In questi termini si è espressa la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4011, pubblicata il 19 febbraio 2013.
Secondo gli ermellini, il debito contratto dal debitore nei confronti della banca, finalizzato ad ampliare le proprie capacità imprenditoriali, può intendersi assunto anche nell'interesse della famiglia.
In caso di inadempimento dell'obbligazione, quindi, per evitare l'esecuzione del creditore sui beni confluiti nel fondo patrimoniale, il debitore deve provare:
- la regolare costituzione del fondo patrimoniale;
- la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante;
- la natura esclusivamente voluttaria o speculativa degli scopi per cui fu contratto il debito.
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Stai leggendo Le obbligazioni contratte per potenziare le capacità imprenditoriali del debitore sono riconducibili al soddisfacimento dei bisogni familiari • Autore Antonella Pedone
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