Fondo patrimoniale e fideiussione prestata a favore di uno dei coniugi
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito, e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale.
Ne deriva che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se la costituzione di un fondo patrimoniale sia anteriore o successivo al sorgere del credito. I crediti riconducibili a fideiussioni prestate a garanzia del debitore vanno, dunque, considerati come sorti alla data delle fideiussioni e non a quella della scadenza dell'obbligazione garantita, poiché ciò che rileva è il momento della nascita del credito e non quello della sua esigibilità.
Pertanto, la costituzione da parte del debitore di un fondo patrimoniale in data successiva alla stipula del contratto di garanzia, seppure in data antecedente al momento in cui il credito viene classificato come inesigibile, comporta l'accoglimento della domanda di revoca dell'atto di costituzione, stante la necessaria consapevolezza del debitore sul fatto di arrecare pregiudizio ai creditori attraverso il conferimento dei beni al fondo patrimoniale, beni che divengono, in tal modo, non aggredibili per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza numero 27117, depositata il 4 dicembre 2013.
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