Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Fondo patrimoniale ed azione revocatoria

Come si esplica l'azione revocatoria del fondo patrimoniale

La revocatoria è un’azione legale che può rendere inefficace il fondo patrimoniale. La revocatoria può essere chiesta al giudice dai creditori che siano in grado di dimostrare che la costituzione del fondo è stata esclusivamente finalizzata ad evitare il rimborso, tramite escussione coattiva, di quanto loro dovuto da parte del debitore.

Passando al'’esame dei requisiti per l’esperimento dell'azione revocatoria, l’articolo 2901 del codice civile prevede espressamente la sussistenza dei seguenti elementi: oggettivo, cosiddetto eventus damni, soggettivo cosiddetta scientia damni - e cioè che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di un atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento, nonché della cosiddetta partecipatio fraudis quando, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di revoca, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale risulterà inefficace solo nei confronti del creditore che ha agito in giudizio. Costui, per quel che attiene le procedure esecutive promosse nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, potrà agire come se la costituzione del fondo patrimoniale non fosse mai avvenuta.

Prescrizione dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale

I creditori possono presentare istanza per la revoca del fondo patrimoniale entro cinque anni dalla data della sua costituzione (Articolo 2903 codice civile). Trascorso tale termine, la tutela dei beni inclusi nel fondo patrimoniale diventa definitiva, nel senso che i creditori non possono più esperire azione revocatoria.

Vale la pena tuttavia ricordare che la costituzione del fondo patrimoniale resta opponibile al creditore solo se annotata nell'atto di matrimonio prima dell'iscrizione ipotecaria o del pignoramento, anche dopo che sia trascorso il termine quinquennale prescrittivo dell'eventuale azione revocatoria.

Azione revocatoria di atti del debitore effettuati prima e dopo l'insorgenza del credito

Se l’azione revocatoria ha per oggetto atti del debitore posteriori al sorgere del credito, ad integrare l'elemento soggettivo di un intento fraudolento è sufficiente la semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore.

Se l'azione revocatoria ha per oggetto atti del debitore anteriori al sorgere del credito, è richiesta, quale condizione per l’esercizio dell'azione revocatoria, la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di compromettere il soddisfacimento del credito e, in caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo a tale pianificazione.

L'anteriorità, ovvero la posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo che si intende revocare, muta radicalmente la tipologia di richieste e di eccezioni su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, nonché dei fatti controversi e probatori relativi alla proposta azione revocatoria. Nel primo caso dovendosi allegare e provare il dolo generico e la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del possibile danno che possa derivare al creditore dall'atto dispositivo. Nel secondo scenario, invece, bisogna dimostrare la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore.

Dunque, quando il credito sia sorto in epoca successiva all'atto che si chiede di revocare, al creditore non è sufficiente provare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma deve dimostrare la dolosa preordinazione della vendita del bene al fine di pregiudicare le proprie ragioni.

Questi i contenuti della sentenza numero 13446/13 della Corte di Cassazione.

21 Agosto 2014 · Ornella De Bellis


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