Fondo patrimoniale debiti societari e fideiussioni prestate dai soci

Fondo patrimoniale debiti societari e fideiussioni prestate dai soci

Le società di capitali  sono dotate di personalità giuridica, rappresentano cioè dei “soggetti di diritto”, capaci di assumere in proprio diritti e obbligazioni. In questa situazione i debiti contratti per l’esercizio dell'attività sociale sono debiti della società e non dei soci e pertanto il patrimonio personale di questi ultimi è fuori dalla portata di qualunque pretesa dei creditori sociali.

Per quanto attiene le società di capitali, qualora il socio abbia prestato fideiussione a favore della società, il creditore potrà procedere nei confronti del garante se la costituzione del fondo patrimoniale, o la sua annotazione sull'atto di matrimonio, siano intervenute in epoca successiva a quella di sottoscrizione della fideiussione.

Altrimenti, al creditore potrà essere opposta la semplice estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Nelle società di persone, invece, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nell’esercizio dell'attività sociale. Ciò significa che per i debiti sociali i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per l’intero ammontare dei loro crediti, sul patrimonio di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l’uno per l’altro (responsabilità solidale).

Debiti contratti per esigenze personali ed azione coattiva sui beni inclusi nel fondo patrimoniale

Come dicevamo, solo i debiti contratti per bisogni familiari possono legittimare un’esecuzione forzata nei confronti dei beni già inseriti nel fondo.

Invece i proventi derivanti dall'impresa individuale non concorrono a soddisfare, in modo diretto, i bisogni della famiglia (tant'è che non entrano nella comunione legale dei coniugi, se non nei limiti di ciò che non sia stato consumato al momento dello scioglimento di essa). Di conseguenza, le obbligazioni assunte dal coniuge titolare di un’azienda personale nell'esercizio dell'impresa stessa (e non di quella familiare) non inseriscono in modo immediato ai bisogni della famiglia e quindi non legittimano il pignoramento dei beni nel fondo patrimoniale .

Questa è, tanto per citarne una, la sintesi di una sentenza pronunciata da giudici di merito (Trib. Cosenza, numero 715/2012).

Una condanna per evasione fiscale può comportare il sequestro di beni immobili inseriti nel fondo patrimoniale

La Cassazione, con sentenza numero 40901 del 18 ottobre 2012 ha legittimato la confisca di beni immobili inclusi nel fondo patrimoniale costituito da soggetto successivamente condannato per evasione fiscale.

Secondo i giudici di piazza Cavour, in simili circostanze, il sequestro è possibile anche se l’abitazione è stata conferita ad un fondo patrimoniale. Ciò in base al principio della "confisca per equivalente", ovvero l’espropriazione di somme di denaro o beni di cui il condannato abbia la disponibilità per un valore corrispondente a quanto dovuto al fisco.

26 Dicembre 2013 · Marzia Ciunfrini


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