Fondo patrimoniale debiti societari e fideiussioni prestate dai soci


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Le società di capitali  sono dotate di personalità giuridica, rappresentano cioè dei “soggetti di diritto”, capaci di assumere in proprio diritti e obbligazioni. In questa situazione i debiti contratti per l’esercizio dell’attività sociale sono debiti della società e non dei soci e pertanto il patrimonio personale di questi ultimi è fuori dalla portata di qualunque pretesa dei creditori sociali.

Per quanto attiene le società di capitali, qualora il socio abbia prestato fideiussione a favore della società, il creditore potrà procedere nei confronti del garante se la costituzione del fondo patrimoniale, o la sua annotazione sull’atto di matrimonio, siano intervenute in epoca successiva a quella di sottoscrizione della fideiussione.

Altrimenti, al creditore potrà essere opposta la semplice estraneità del debito ai bisogni della famiglia.

Nelle società di persone, invece, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, cioè per i debiti contratti nell’esercizio dell’attività sociale. Ciò significa che per i debiti sociali i soci rispondono con tutto il patrimonio personale e non soltanto con il proprio conferimento (responsabilità illimitata), e inoltre che i creditori della società, possono rivalersi, per l’intero ammontare dei loro crediti, sul patrimonio di uno qualunque dei soci, i quali rispondono l’uno per l’altro (responsabilità solidale).

26 Dicembre 2013 · Marzia Ciunfrini

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