Fondo garanzia vittime strada » Vittima e identificazione colpevole

Rc auto e fondo garanzia - Mancata Identificazione altro veicolo

Vorrei chiedervi alcuni chiarimenti: due settimane fa, sono stato mandato fuori strada con il mio scooter.

Mentre stavo tornando a casa, verso le dieci di sera, un grosso Suv, per sbaglio, mi ha speronato, facendo mi cadere a terra.

Per fortuna, mi sono subito rialzato.

L'automobilista ha abbassato il finestrino, mi ha chiesto se andava tutto bene, ed è ripartito.

Al momento del sinistro, essendo un po' rimbambito, ho fatto segno che non c'era problema.

Solo in seguito, però, mi sono accorto che il mio scooter era seriamente danneggiato, e che avevo riportato delle grosse escoriazioni sul ginocchio, non riuscendo a camminare perfettamente.

Purtroppo, non sono riuscito a prendere la targa dell'autovettura, visto che era buio e l'autista è andato via quasi immediatamente.

Ora, vorrei sapere, posso chiedere il risarcimento dei danni al fondo garanzia vittime della strada, visto che non sono riuscito a identificare il colpevole?

Fondo garanzia - Per accedere al beneficio il danneggiato deve tentare di identificare il veicolo antagonista

Riguardo alla richiesta di risarcimento al fondo garanzia vittime della strada, bisogna sapere che, il danneggiato, deve almeno tentare di identificare il veicolo antagonista.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che con la pronuncia 8196/2013, ha stabilito che: Il danneggiato, il quale promuova una richiesta di risarcimento nei confronti del FGVS, deve provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta colposa o dolosa del veicolo o natante non identificato, ma anche che questo sia rimasto sconosciuto, non essendo certo a tal fine addebitabile al danneggiato stesso l’onere di indagini articolate e complesse ma occorrendo, comunque, che egli abbia tenuto una condotta diligente al riguardo.

La vicenda porta all'attenzione della Corte di Cassazione il tema della legittimazione passiva dell'Impresa assicuratrice designata dal Fondo Garanzia per le Vittime della Strada.

Fondo garanzia - Il fatto

Una ciclista era stata investita da un'automobile.

La vittima, era stata immediatamente soccorsa dalla conducente del veicolo, che l'aveva anche trasportata in ospedale ed assistita per qualche momento, pagandole addirittura il ritorno a casa in taxi.

Le lesioni riportate dalla ciclista non erano preoccupanti, anche perchè la danneggiata era sempre rimasta vigile e cosciente, rifiutando di essere soccorsa da una autoambulanza di passaggio con la consapevole sottoscrizione dell'apposito modulo.

Così, il Tribunale di Forlì, al quale si era appellata la donna per ottenere un risarcimento dei danni, in funzione di Giudice dell'appello, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Fondo Garanzia, poiché, sostanzialmente, la mancata individuazione del veicolo era dipesa quasi esclusivamente dalla negligenza della danneggiata.

Secondo la donna, era del tutto comprensibile che, nella concitazione e nella difficoltà del momento, non avesse ritenuto di pretendere dal conducente del veicolo investitore lo scambio delle generalità, e che comunque tale circostanza fosse ininfluente ai fini della decisione.

Ma gli Ermellini, la pensano diversamente, condividendo l’orientamento espresso dal Tribunale di Forlì.

Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, è pur vero che non si può addebitare al danneggiato l’obbligo di indagini articolate e complesse, ma è altrettanto normale, in giurisprudenza, che allo stesso si richiede un comportamento diligente ai fini dell'individuazione del colpevole.

Infatti, il comportamento negligente del danneggiato, che non si è minimamente curato, pur avendone agevole possibilità, di identificare il veicolo responsabile, fa venire meno la legittimazione passiva dell'Impresa designata dal Fondo Garanzia.

9 Aprile 2013 · Marzia Ciunfrini




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