Gli eventi che danno diritto all'accesso al fondo di solidarietà per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo
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Per i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo c’è la possibilità per le banche di concedere la sospensione, per un massimo di 18 mesi. L’ammissione al beneficio e’ subordinata esclusivamente all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».
16 Aprile 2013 · Piero Ciottoli
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17 luglio 2008: il presente emendamento è stato bocciato nella seduta odierna al Senato (discussione del DDL 866, conversione in legge 27 maggio 2008 del decreto-legge n.93 recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie).