Fideiussione prestata a garanzia di un mutuo ipotecario – il fideiussore può chiedere la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal mutuatario
Supponiamo che la banca richieda, per l’erogazione di un mutuo ipotecario, un’ulteriore garanzia, oltre all’ipoteca. Supponiamo che la fideiussione venga prestata da un soggetto terzo e che, pertanto, la banca eroghi il mutuo.
Come sappiamo, qualora il mutuatario debitore incorra nella decadenza del beneficio del termine (omesso o ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive) la banca può escutere il mutuatario insolvente attraverso l’espropriazione del bene acquisito con mutuo garantito da ipoteca, ma può rivalersi anche sul fideiussore che non è coperto dal beneficio di escussione o, qualora ne sia coperto, richiedere al fideiussore la differenza fra l’importo a debito (capitale residuo del muto erogato, interessi legali e moratori, spese legali) e quanto ricavato dalla vendita al bene dell’asta.
Il fideiussore potrà poi esercitare una eventuale azione di regresso sul debitore inadempiente cercando di recuperare, attraverso le solite azioni esecutive, il proprio credito.
Quello appena descritto è uno scenario molto comune. Ma, se il mutuatario debitore decide di mettere in atto una “furbata” e costituisce un fondo patrimoniale in cui viene inserito anche il bene acquistato con il mutuo garantito da ipoteca e da ulteriore fideiussione prestata da terzi?
La Corte di Appello della capitale, con una sentenza del 20 novembre 2012, ha risposto a questo interrogativo, stabilendo che il fondo patrimoniale costituito dal debitore al solo scopo di sottrarre i propri beni alle eventuali future azioni esecutive dei creditori (banca e garante) è revocabile e la richiesta di revocatoria può essere presentata sia dalla banca che dal fideiussore.
Quindi, anche se il mutuatario debitore è puntuale nel pagamento delle rate, la costituzione di un fondo patrimoniale in cui risulta inserito un bene ottenuto con mutuo garantito da fideiussione è sufficiente a legittimare l’azione revocatoria esercitata dal fideiussore. In pratica, la legittimazione sussiste anche se il credito risulta incerto o solo eventuale al momento della costituzione del fondo patrimoniale. La semplice aspettativa di un eventuale credito futuro, non esigibile a causa degli atti posti in essere dal debitore, rende possibile l’esercizio dell’azione revocatoria.
26 Dicembre 2013 · Ornella De Bellis
Argomenti correlati: fideiussione, fideiussore, fondo patrimoniale e trust, i mutui - tutto quello che bisogna sapere, mutuo, mutuo garanzia, revocatoria e declaratoria di nullità degli atti
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Fideiussione prestata a garanzia di un mutuo ipotecario – il fideiussore può chiedere la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal mutuatario • Autore Ornella De Bellis • Articolo pubblicato il giorno 26 Dicembre 2013 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie fideiussione, fideiussore, fondo patrimoniale e trust, i mutui - tutto quello che bisogna sapere, mutuo, mutuo garanzia, revocatoria e declaratoria di nullità degli atti • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Volevo sapere se la banca, a fronte di mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario con fideiussione, può procedere al pignoramento dei beni immobili del mutuatario prima di escutere il bene ipotecato di proprietà dei terzi datori di ipoteca.
Tutto dipende dalle clausole contrattuali sottoscritte dai terzi datori di ipoteca. Se per questi ultimi è previsto, come di solito avviene, il beneficio di escussione, il creditore deve innanzitutto escutere il debitore principale (il mutuatario) e solo successivamente, a fronte di un eventuale debito residuale all’azione esecutiva promossa nei confronti del debitore principale, può procedere contro i garanti, terzi datori di ipoteca.