Contratti di locazione » Il fideiussore del conduttore non può recedere dalla garanzia prima del termine dell’obbligazione

In tema di contratti locazione, il fideiussore del conduttore non può recedere dalla garanzia, poiché il suo impegno è assoggettato alla durata dell'obbligazione.

La fideiussione prestata a garanzia dell’adempimento di una o più prestazioni si protrae quanto meno per lo stesso termine entro il quale le prestazioni devono essere eseguite, tale essendo lo scopo per il quale il creditore ha preteso la garanzia, prima di dare credito al garantito.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25171/14.

Da quanto si apprende dalla pronuncia sopra riportata, il fideiussore del conduttore, ovvero dell'inquilino, non può recedere dalla garanzia prima della scadenza del contratto di locazione.

A parere degli Ermellini, infatti, l'impegno fideiussorio è sempre assoggettato allo stesso termine a cui sono soggette le obbligazioni garantite.

In parole povere, ad esempio, nell'ambito di un contratto di locazione, o affitto, come nella fattispecie, qualora l'inquilino si sia fatto prestare fideiussione da un soggetto, quest'ultimo non può recedere dalla garanzia fino alla decorrenza dei termini del predetto contratto.

Ciò perché, al contrario, si permetterebbe al soggetto, il quale ha prestato garanzia, di liberarsi dall'impegno contrattuale a suo piacimento.

Questo, innanzitutto, non è consentito poiché non chiaramente espresso nelle clausole dell'accordo. Inoltre, tollerare questa pratica, naturalmente, scoraggerebbe qualsiasi creditore a fare affidamento sulla promessa di garanzia.

Infatti, concludono i giudici del Palazzaccio, è permesso recedere dalla fideiussione in qualunque momento esclusivamente se stabilito precedentemente nel testo del contratto di locazione e/o nel testo di contratto di fideiussione.

28 Novembre 2014 · Gennaro Andele


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