Autovettura sottoposta a fermo amministrativo » E’ possibile venderla?

Autovettura sottoposta a fermo amministrativo » Non può essere venduta nè rottamata

Come abbiamo chiarito esaurientemente nei nostri precedenti articoli sul tema, il fermo amministrativo consiste in una misura cautelare attivata dall'agente della riscossione (Equitalia) attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, ad esempio un’automobile, nel Pubblico registro automobilistico, con conseguente divieto di circolazione.

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo amministrativo è vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada.

Un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può essere né venduto, né rottamato.

Se, dopo il fermo amministrativo, il debito continua a non essere pagato, l’agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all'asta.

Comunque, dopo gli ultimi aggiornamenti normativi, è bene ricordare che il fermo amministrativo non può essere disposto sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta.

E questo perché il contribuente che ne risulta privato non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

È ovviamente necessario poter dimostrare che i veicoli siano strumentali all'attività svolta.

Proseguendo, la domanda che spesso ci si pone è se bisogna pagare il bollo quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Bisogna pagare il bollo per il veicolo sottoposto a fermo amministrativo?

Sembrerebbe di sì, dal momento che il fermo amministrativo è, come l’ipoteca su un immobile, un atto di natura cautelare che non comporta la perdita di proprietà, requisito sufficiente per obbligare il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo al pagamento del bollo.

D’altra parte c’è chi afferma il contrario, basandosi sulla circostanza che, comunque, il fermo amministrativo comporta una perdita temporanea della libera disponibilità del bene e che quindi il proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo non è tenuto a pagare il bollo auto, almeno nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo.

Come quasi sempre avviene, la verità sta nel mezzo!

L’articolo 94 del Codice della Strada ha stabilito che Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione [anche temporanea numero d.r] dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

Anche la Circolare del Ministero delle Finanze numero 122/1998 e successivamente la Circolare numero 2/2003 forniscono chiarimenti riguardo alla idonea documentazione che deve essere presentata dal contribuente per attestare la perdita di possesso di autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA, non trascritta ai sensi di legge, ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento del bollo auto.

L’iscrizione di fermo amministrativo è atto idoneo e sufficiente a provare la temporanea perdita di possesso.

Inoltre, in base alla Circolare del Ministero delle Finanze numero 2/2003, la documentazione attestante l’iscrizione di fermo amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.

Ma veniamo ora al nodo principale e al motivo per cui questo articolo è stato redatto, ovvero: è possibile la vendita di un mezzo sottoposto alle ganasce fiscali?

Come abbiamo accennato, la risposta è no.

Quando il provvedimento è stato già eseguito e la vostra autovettura è ormai sottoposta al fermo amministrativo, l'unico modo di liberarsene è quello di ottenere la liberatoria da Equitalia.

La liberatoria (il provvedimento di revoca) viene rilasciato dall'Agente della riscossione all'atto del pagamento integrale del debito (o in caso di rateazione, al pagamento dell'ultima rata) unitamente alla quietanza di pagamento e all'originale del certificato di proprietà.

Vendita del veicolo in caso di preavviso di fermo amministrativo

Veniamo invece al caso in cui si fosse ricevuto unicamente un preavviso di fermo amministrativo.

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 30 giorni (prima erano 20; la modifica è stata introdotta dal decreto del fare) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore.

In questo arco di tempo il debitore ha la possibilità di vendere il proprio mezzo.

Qualora non ci riuscisse, sempre nel limite dei 30 giorni, è possibile richiedere ad equitalia la rateazione del debito.

Infatti, l’Agente della riscossione non può iscrivere il fermo amministrativo nei confronti di un contribuente che ha chiesto e ottenuto di pagare a rate.

La misura cautelare è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.

Così facendo, quindi, il fermo amministrativo che stava per essere applicato viene momentaneamente sospeso.

Il debitore può così prendere ulteriore tempo e magari, nel frangente, riuscire a vendere l'autovettura, ed, eventualmente, col ricavato, estinguere anticipatamente il debito con Equitalia.

16 Novembre 2013 · Carla Benvenuto




Commenti e domande

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2 risposte a “Autovettura sottoposta a fermo amministrativo » E’ possibile venderla?”

  1. Franco4688 ha detto:

    come dimostro che l’auto è funzionale all’attività svolta?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ad esempio, con la dichiarazione di inizio attività e il codice ATECO dell’attività esercitata presente nel modello AA9/11.

      In pratica, lei deve dimostrare, con prove documentali, che il veicolo per il quale è stato preavvisato il fermo amministrativo è necessario per lo svolgimento della professione, dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

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