Fermo amministrativo di equitalia su vecchia auto – Come comportarsi?

Fermo amministrativo da equitalia su vecchia auto - Posso demolirla o venderla?

La mia vecchia automobile, una panda del 1996, un vero e proprio scassone, è sottoposta a fermo amministrativo da parte di equitalia.

Questo, purtroppo, a causa di alcune cartelle esattoriali non pagate anni addietro.

Nel frattempo, per poter andare a lavoro e portare i miei figli a scuola, sono stato obbligato ad acquistare un’altra macchina, che ho intestato a mia moglie.

Quella con il fermo amministrativo, l'ho lasciata in un parcheggio privato e al momento, non sono in grado di onorare i miei debiti con Equitalia.

Non voglio lasciarla lì, ma sinceramente, non so come comportarmi, visto che, a causa del fermo, non posso circolare.

Posso demolirla o venderla anche se su essa grava un fermo amministrativo?

O in alternativa, come devo muovermi?

Vietate la vendita e la demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Come lei, purtroppo, ben sa, il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono, tramite enti esattori (nel suo caso Equitalia), alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato.

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo. 

La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009). E che è lecito utilizzare il proprio veicolo in caso di impellente necessità e urgenza.

La stessa avvocatura generale dello Stato ha anche chiarito che, in caso di violazione del fermo amministrativo, deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria "senza procedere al sequestro del veicolo".  

Comunque, lei non può demolire il veicolo di sua iniziativa.

Infatti, L''ACI, con la circolare n° 10649 del 1° settembre 2009, ha recepito alcune indicazioni del ministero dell'Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli.

Pertanto, non è più stato possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA, qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all'estero e anche la demolizione.

Per quanto riguarda la vendita, se riesce a trovare un acquirente, che compri una macchina "scassata", sottoposta anche a fermo amministrativo, buona fortuna.

Va comunque ricordato che chi acquista un’auto sottoposta a fermo amministrativo non si accolla in nessun modo i debiti che hanno portato all'applicazione della misura cautelare.

È sempre il vecchio proprietario, che ha venduto la propria auto, a dover adempiere ai propri doveri fiscali.

Fino a quando il debito non sarà saldato o cancellato, per esempio con uno sgravio da parte dell'ente creditore, Equitalia può comunque attivare sul patrimonio del vecchio proprietario, ancora unico debitore, nuove azioni cautelari ed esecutive (nuovo fermo amministrativo, ipoteche, pignoramento del conto corrente eccetera).

Detto questo, ora ha due opzioni.

La prima, sicuramente, è pagare e liberarsi del fermo amministrativo, ma come ci ha detto, lei è impossibilitato.

In alternativa, può liberarsi dell'auto consegnandola, con chiavi e carta di circolazione, a Equitalia.

Quest’ultima potrà pignorarla e venderla all'asta.

In quel caso, si apriranno due scenari:

  1. Se l’auto viene venduta, il ricavato verrà portato a decurtazione del debito con Equitalia;
  2. Se invece l’auto non viene venduta o se Equitalia rinuncia al pignoramento perché l’auto è priva di valore, può chiedere all'Agente della riscossione di cancellare il fermo per consentire l’avvio in discarica.

Ricordiamo inoltre che, in base alla normativa più recente, il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.

14 Febbraio 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Fermo amministrativo di equitalia su vecchia auto – Come comportarsi?”

  1. Marcolo ha detto:

    Salve,
    ho trovato il vostro sito grazie a google e lo trovo molto importante anche dal punto di vista emotivo.

    Espongo i miei problemi:
    Dal 2004 al 2009 avevo una ditta individuale di trasporti (furgone),
    a dicembre 2009 ho chiuso l’attività ma negli ultimi anni di quest’ultima,
    data la crisi economica nel settore, non sono riuscito a fare fronte a debiti con
    1) inps, contributi pensionistici fino al 2009 e poi dal 2010 fino al 2013 dei quali chiederò sgravio, perchè attività chiusa nel dic. 2009
    2) irpef, 2008/2009
    3) irap, 2008/2009
    3) camera commercio, 2008 e poi 2010 del quale chiederò sgravio, perchè attività chiusa nel dic. 2009
    4) regione lombardia, 2006 e 2007 (bollo furgone)
    5) inail, 2008/2009
    6) comune milano (multa ecopass) 2008
    7) comune vicenza (multa z.t.l.) 2009

    Per un totale complessivo di 22.000 €, poi chiedendo sgravio dovrei scendere intorno ai 17.500 €

    Vi scrivo perchè mi è arrivata nella prima settimana di settembre una cartella con tutti i report delle altre varie cartelle passate (tot.21)
    e mi hanno imposto il pagamento entro 30 gg previo il fermo amministrativo della macchina avuta in eredità da mio padre deceduto,
    ma comunque intestata anche ai miei 2 fratelli oltre a me, dopo la successione (Fiat Punto 2004).

    Tuttora sto già pagando loro a rate per altri contributi inps antecedenti il 2008 e che sono ormai arrivato a metà (36 su 72).

    Da gennaio 2010 a dicembre 2011 ero dipendente in cooperativa ma tuttora sono disoccupato da 2 anni con moglie (sposata in regime di separazione dei beni) e figlio di 3 mesi entrambi a carico, sono iscritto all’ufficio collocamento, non ho nessun sussidio e tiro a campare con lavori saltuari.

    Vivo e ho residenza in casa (cat. A/7) dei miei genitori (deceduti entrambi) dei quali abbiamo fatto regolare successione io e i miei 2 fratelli, 1 dei quali ha residenza qui ma domicilio in una comunità di invalidi psichiatrici civili, in quanto egli è riconosciuto come tale.

    Tempo addietro abbiamo messo in vendita questa casa e finalmente abbiamo un compratore, che con il quale avremo a fine mese il compromesso e nel giro di un mese poi il rogito di vendita.
    Il notaio ha già verificato che non esistono ipoteche sulla casa.

    Ho parlato in banca che vorrei fare un conto intestato a me e mia moglie nel quale versare i soldi che prenderemo dalla vendita e poi farli girare in uno intestato solo a lei ma sempre nella stessa filiale.

    Le mie domande sono:
    Posso bloccare la cartella e il suo fermo amministrativo (Fiat Punto) dato che nella quale vi sono voci soggette a sgravio perchè non esigibili (inps da 2010 a 2013)?

    Se mi presento in equitalia con l’isee per una rateazione nella quale vi è un indicatore situazione patrimoniale (isp) dovuta al patrimonio immobiliare, possono a qual punto vedendo tale informazione
    applicare una ipoteca sull’immobile seppur grazie allo sgravio dovrei stare sotto i 20,000 € e comunque tale immobile è anche intestato ai miei 2 fratelli (1 invalido) oltre a me?

    Possono bloccare o sequestrare il conto corrente a mia moglie (sposata in regime di separazione dei beni), una volta trasferiti i soldi sul suo conto personale?

    Grazie, Marcolo.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La casa è impignorabile e non espropriabile fino a quando il suo debito con Equitalia resterà sotto i 120 mila euro. La casa non è ipotecabile per debito inferiore a 20 mila euro.

      Ma, al suo posto, io non servirei l’informazione ad Equitalia su di un piatto d’argento. Non sarebbe la prima volta che viene iscritta ipoteca illegittima. Potrebbe far ricorso e vincerlo senz’altro, ma, nel frattempo, l’eventuale compratore pretenderebbe, naturalmente, che l’ipoteca fosse estinta. Può accettare il rischio, se decide comunque di saldare tutto il debito residuo attraverso l’estinzione, contestuale alla vendita, dell’ipoteca.

      Conto intestato a sua moglie su cui depositare i proventi derivanti dalla vendita della casa. Se le va male, Equitalia pignora il conto corrente intestato a sua moglie asserendo che l’evasione contributiva e tributaria del marito ha prodotto un arricchimento a beneficio dell’intero nucleo familiare. Lei dovrebbe dimostrare che non è vero (cioè che quei soldi li ha spesi con l’amante) oppure sua moglie dovrebbe provare che la disponibilità in conto corrente è frutto del proprio lavoro o di una eredità. Per questo motivo sarebbe meglio depositare i proventi della vendita su conto corrente intestato a terzi. Meglio, donare la propria quota ad un fratello prima della transazione. Sia chiaro, Equitalia potrebbe farle revocare comunque la donazione, ma stiamo ragionando nei termini di rendere le cose più complicate al creditore.

      Il fermo amministrativo al momento è viziato, ma persistendo il debito anche senza gli importi oggetto di sgravio, il giorno dopo l’eventuale accoglimento del ricorso Equitalia reitererebbe il provvedimento. Neanche il tempo necessario alla cancellazione del fermo e all’immediata vendita del veicolo.

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