Fermo amministrativo – quando la notifica del preavviso è omessa o viziata

Com'è noto, dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, se il debitore non ha provveduto a pagare, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia può attivare alcune procedure a garanzia del credito degli enti impositori.

Fra queste, il fermo amministrativo, ovvero, l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore, che si attua tramite iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (Pra).

Se il debitore salda la pretesa, il fermo viene cancellato senza spese. Se, invece, il debito continua a non essere pagato, si può arrivare anche al pignoramento del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

L'articolo 50, comma secondo, del Dpr 602/73 prevede che se il fermo amministrativo non è disposto entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, il veicolo del debitore potrà essere oggetto delle "ganasce fiscali" solo se il provvedimento viene preceduto dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Cosa può accadere se la notifica dell'avviso di intimazione è omessa o viziata?

La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo (sentenza 189/04/13) ha stabilito che la notifica del preavviso di fermo amministrativo è atto funzionale all'interruzione del termine di prescrizione. Se, dunque, fra la notifica della cartella esattoriale e quella del provvedimento di fermo amministrativo sono passati più di dieci anni e l'agente della riscossione non è in grado di esibire in giudizio la prova dell'avvenuta notifica del preavviso di fermo, intervenuta prima che sia trascorso il termine prescrizionale, allora il provvedimento è illegittimo.

Viene a mancare, infatti, ogni atto interruttivo della prescrizione e il credito dell'amministrazione deve essere dichiarato estinto.

19 Settembre 2013 · Ornella De Bellis


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