Fermo amministrativo » No se l’auto serve per lavorare

Niente fermo amministrativo sui veicoli che sono strumentali all'attività

Non va disposto il fermo amministrativo sui veicoli dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta, dal momento che, senza di essi, il debitore non è in grado di produrre la liquidità necessaria per pagare i crediti vantati dal Fisco.

A precisarlo è anche la sentenza 131/50/2013 della Ctr della Lombardia, depositata appena pochi giorni prima delle modifiche introdotte con la conversione del decreto del fare.

Fermo amministrativo - Se il debitore dimostra che il veicolo è strumentale all'attività di impresa o della professione

Le modifiche al Decreto del Fare, sono state introdotte con l'inserimento dell'articolo 52, comma 1, lettera m-bis, che recita: La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

È ovviamente necessario poter dimostrare che i veicoli siano strumentali all'attività svolta.

Prima, le ganasce fiscali scattavano in caso di mancato pagamento di somme dovute su tutti i beni mobili registrati, o meglio se non si provvedeva al versamento delle somme entro 60 o 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo rispettivamente.

Dopo il fermo amministrativo si avevano ulteriori 20 giorni per saldare quanto dovuto, in caso di mancato versamento i beni mobili veniva iscritti in una speciale lista al Pra con il divieto di circolare fino all'avvenuto saldo, pena il pagamento di pesanti sanzioni (2500 euro).

D’ora in poi però gli agenti di riscossione non potranno fare ricorso al fermo amministrativo nel caso il loro utilizzo sia funzionale al poter proseguire con il regolare svolgimento della propria attività.

La prova di questo deve essere fornita dal contribuente all'agente della riscossione entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva.

Il Decreto del Fare porta inoltre da 20 a 30 i giorni a disposizione del contribuente per saldare gli importi richiesti dopo la comunicazione.

9 Settembre 2013 · Gennaro Andele


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