Fermo amministrativo – modifiche apportate dal decreto sviluppo

Con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011, che ha convertito il dl 70/2011, sono stati introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, a partire dal 13 luglio 2011:

  1. prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d’ipoteca;
  2. per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari (incluso il fermo amministrativo) ed esecutive sono precedute dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento).

Altra importante novità introdotta dalla Legge numero 106/2011 riguarda l’esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che “in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri”.

18 Giugno 2011 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Una risposta a “Fermo amministrativo – modifiche apportate dal decreto sviluppo”

  1. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Niente fermo amministrativo per i veicoli necessari all’attività professionale o d’impresa del debitore.

    Con la conversione in legge del “decreto del fare” il contribuente potra` anche impedire il fermo amministrativo dei veicoli strumentali di proprietà che risultano essere fondamentali per l’attività d’impresa o professionale.

    I concessionari della riscossione non potranno ricorrere immediatamente al fermo amministrativo e il contribuente avrà 30 giorni di tempo per dimostrare che i veicoli candidati ad essere sottoposti a fermo amministrativo sono, invece, necessari per poter proseguire la propria attività lavorativa.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!