Fermo amministrativo del veicolo del debitore » Illegittimo quando compromette il lavoro del contribuente
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Stop al fermo amministrativo qualora comprometta il lavoro del contribuente/debitore.
Il fermo amministrativo è illegittimo se pregiudica il regolare funzionamento dell’attività lavorativa del contribuente.
Ciò è quanto emerge dalla pronuncia 744/02/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna.
A parere dei Giudici tributari, quando il concessionario emette un provvedimento di fermo amministrativo di un veicolo, deve valutare non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare, ma anche accertare che non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Nel caso ricorra questa situazione, l'agente della riscossione, deve verificare l'eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo, in ogni caso motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona del debitore sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse.
Dunque, da ciò che si apprende dalla pronuncia esaminata, il fermo amministrativo è illegittimo in due ipotesi:
- qualora il valore corrente del veicolo sia pari a zero, dunque quando non garantisce il credito azionato, ma crea un inutile aggravio di costi per il debitore;
- qualora il fermo renda impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa del debitore, in quanto il ritorno a casa, alla chiusura degli esercizi commerciali, avviene a orari in cui non sono più disponibili i mezzi di trasporto pubblico.
Ricordiamo che il verdetto, seppur molto importante, è solamente una base di partenza. La decisione, infatti, potrebbe essere ribaltata nei successivi gradi di giudizio.
Salve,
Avendo letto il suo articolo riguardante l’illecito amministrativo sul fermo dell’autovettura quando questo compromette il lavoro del contribuente /debitore e quindi non consente la continuità del pagamento del debito in essere.
Perciò le riassumo in sintesi quanto è successo e quello che mi interessa sapere.
Nel Novembre del 2012, ho avuto un pignoramento presso terzi dei miei conti correnti , delle azioni in mio possesso e del 10° dello stipendio ,L’ammontare del pignoramento era di 570.000 € ,naturalmente quanto pignoratomi non è bastato a soddisfare l’importo richiesto da Equiltalia.
Lavoro in un’area di servizio autostradale , non ci sono mezzi pubblici per poterla raggiungere ed ora mi è stato sono stato inserito nel turno di lavoro notturno fisso, quindi è molto più difficoltoso il raggiungimento del posto di lavoro , nel caso dovessi rifiutare il lavoro notturno, diventerebbe a rischio il posto di lavoro ed avendo 60 anni , credo che ritrovarne un altro non sarebbe così facile.
Pertanto vorrei avere delucidazioni sulla possibilità di potermi intestare un ‘auto usata del valore di circa 5.000 € ,che mi verrebbe regalata da una mia parente e cosa dovrò fare nel caso lo possa fare
Quella in commento è una pronuncia della Commissione Provinciale Tributaria di Ravenna e, purtroppo, bisognerà attendere gli sviluppi della questione nei successivi gradi di giudizio (Commissione Tributaria Regionale e Corte di Cassazione). Non è possibile, al momento, avvalersene nel caso in cui Equitalia disponesse il fermo del veicolo a lei intestato: il passo obbligato sarebbe il ricorso, seppur citando la sentenza favorevole della CTP di Ravenna.
Le leggi vigenti già adesso prevedono che Equitalia non possa disporre il fermo sul veicolo di proprietà del debitore se si dimostra che questo è necessario per lo svolgimento della professione o dell’attività di impresa.
In particolare, l’articolo 86, comma 2 del DPR 602/73 dispone che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione …. mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione.
Il problema sta nell’ambiguità del testo di legge: il debitore, per evitare il fermo dovrebbe essere un professionista oppure titolare di una ditta individuale, ad esempio. Non è prevista, esplicitamente, per poter avvalersi della norma, l’esigenza del veicolo per portarsi sul posto di lavoro, sia pure di notte o nel caso in cui l’azienda si trovi in località non servita dai mezzi pubblici.
Il consiglio è allora quello di interpellare direttamente Equitalia, prima di intestarsi il veicolo, verificando se la documentazione che lei sarebbe in grado di produrre è ritenuta sufficiente da Equitalia per assimilare la sua condizione a quanto previsto dall’articolo 86, comma 2 del DPR 602/73.