Iscrizione di ipoteca ed esecuzione immobiliare – nuove soglie minime

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Le novità della Legge numero 106/2011 - nuovi limiti all'iscrizione di ipoteca sull'abitazione principale; obbligo di comunicazione; decisione sulla sospensione entro 180 giorni; esonero dalle spese di cancellazione del fermo.

Obbligo di comunicazione preventiva per l'iscrizione di ipoteca

Come è noto, l'Agente della riscossione ha il potere di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/73. L'iscrizione di ipoteca è soggetta a certi limiti e procedure.

Al riguardo la Legge numero 106/2011 ha introdotto l'obbligo per l'Agente della riscossione di avvisare il contribuente almeno trenta giorni prima di procedere all'iscrizione ipotecaria.

All'articolo 77 del DPR numero 602/73 è stato quindi aggiunto il comma 2-bis ("L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1").

Soglie quantitative per iscrizione di ipoteca

Ulteriore novità introdotta dalla Legge numero 106/2011 è la previsione di soglie di debito al di sotto delle quali l'ipoteca non può essere iscritta.

In particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies, della Legge numero 106/2011 prevede: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agente della riscossione non può iscrivere l'ipotecadi cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

  • ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni;
  • ottomila euro, negli altri casi".

In altre parole, l'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo per crediti superiori a 8.000 euro.

La soglia minima è tuttavia di 20.000 euro se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. si tratta di abitazione principale di proprietà del debitore;
  2. il credito è contestato in giudizio o ancora contestabile.

procedura esattoriale di iscrizione ipoteca - nuove soglie minime

Esecuzione immobiliare

L'esecuzione immobiliare sui beni del contribuente è soggetta alle stesse soglie quantitative previste per l'iscrizione ipotecaria.

Il nuovo articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/73, come modificato dalla Legge numero 106/2011, prevede: "Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

  • ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917;
  • ottomila euro, negli altri casi".

Sospensione dell'esecuzione

Al riguardo, la Legge numero 106/2011 ha previsto la sospensione dell'esecuzione forzata per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti.

Tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Tale sospensione, inoltre, non opera la sospensione nell'ipotesi in cui gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti, vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

L'istanza di sospensione formulata dal contribuente in sede di giudizio dinanzi alle commissioni tributarie deve comunque essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

La riscossione delle entrate comunali

Riguardo le entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, non sarà più competenza delle società Equitalia procedere alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva. Ciò a decorrere dall'1 gennaio 2012.

Da tale data, quindi, saranno gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

I Comuni potranno procedere mediante:

  1. riscossione spontanea;
  2. riscossione coattiva, secondo le seguenti modalità:
  • sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446;
  • esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, numero 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo numero 446 del 1997, e successive modificazioni.

Fermo amministrativo - spese di cancellazione

Altra importante novità introdotta dalla Legge numero 106/2011 riguarda l'esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge numero 106/2011, infatti, prevede che "in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri".

29 Agosto 2011 · Antonella Pedone


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