Fermo amministrativo illegittimo per multe

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Fermo amministrativo illegittimo se la misura cautelare origina dall'omesso o insufficiente pagamento di una sanzione amministrativa.

Equitalia non può disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada

Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada, anche se si tratta di prassi frequente adottata da Equitalia.

La misura del fermo amministrativo, infatti, è prevista dal DPR 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada.

In proposito la giurisprudenza ha affermato che il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore  in seguito al mancato pagamento delle multe per violazioni alle norme del codice della strada (vedasi Cassazione sentenza del 01/02/2007, numero 2214 e Giudice di pace di Roma, sentenza del 8 novembre 2007, numero 23278).

Cosa può fare il cittadino a fronte di un fermo amministrativo disposto per questa tipologia di sanzioni?

Il rimedio è quello di impugnare il fermo amministrativo del veicolo dinanzi all'Autorità giudiziaria competente. In particolare si potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo  ove si trova la sede legale dell'Agente della Riscossione. In tale sede dovrà contestare l’illegittimità del fermo amministrativo e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

18 Giugno 2011 · Giuseppe Pennuto




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