Fermo amministrativo per cartella esattoriale notificata a persona deceduta

Cancellazione fermo amministrativo disposto per cartella esattoriale notificata a soggetto deceduto

Come posso far cancellare un fermo amministrativo per una cartella esattoriale notificata il 2009 anno in cui per altro il proprietario è deceduto?

Premetto che solo oggi abbiamo scoperto l'esistenza del fermo non avendo ricevuto nessuna richiesta da parte della SERIT sicilia.

Inoltre tutte le cartelle sopese non dovrebbero essere nuovamente notificate agli eredi?

Come devo agire visto che è nostra intenzione sanare ogni cosa che risultasse dovuta dal defunto(marito).

Fermo amministrativo - Bisogna conoscere la natura del credito per cui è stata messa la cartella esattoriale

Il fermo amministrativo è disposto dall'agente della riscossione quando non si pagano le cartelle esattoriali, cosa che sappiamo tutti.

Però, nel suo caso, è importante capire l'origine della cartella esattoriale non pagata dal de cuius, per non pagare più del dovuto, volendo procedere alla cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del de cuius e da lei ereditato.

Infatti, se la cartella esattoriale è stata originata da sanzioni per violazioni del codice della strada, allora essa non è trasmissibile agli eredi. Conviene allora recarsi dalla Polizia Municipale del Comune in cui la contravvenzione è stata elevata e presentare un'istanza in autotutela (affinchè non la importunino in futuro). Allegando certificato di morte e finalizzando la richiesta alla  cancellazione del credito vantato.

Se invece la cartella esattoriale è stata originata dal mancato pagamento di un tributo o del bollo, l’ufficio mittente deve riformularla depennandola dalle sanzioni dovute dal de cuius: infatti, il decreto legislativo numero 472/1997 ha stabilito che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni.

Anche nel caso di un tributo bisogna allora  individuare il creditore (Agenzia Entrate, Comune, Regione ecc...) armarsi di santa pazienza e presentare un'istanza in autotutela, con sempre allegato il certificato di morte, richiedendo la ri-notifica agli eredi della cartella esattoriale con gli importi corretti.

A questo punto, saldati i conti in sospeso con i creditori, sarà possibile procedere alla cancellazione del fermo amministrativo.

Al riguardo, nell’ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del dpr 602/1973, la legge 106/2011 dispone che il debitore non è tenuto al pagamento delle spese.

24 Ottobre 2012 · Tullio Solinas




Commenti e domande

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4 risposte a “Fermo amministrativo per cartella esattoriale notificata a persona deceduta”

  1. Anonimo ha detto:

    Che documenti bisogna portare? E cosa dovrei pagare alla fine per sbloccare l’auto?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei deve dimostrare di essere erede del defunto, per poter avere informazioni sulla cartella esattoriale non pagata che ha generato il fermo amministrativo: se l’eredità non comprende beni immobili e/o diritti immobiliari, basterà produrre il certificato di morte ed un certificato storico integrale di stato di famiglia del suo papà (da cui si possa evincere che lei è un erede).

      Per cancellare l’iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo ereditato, bisognerà pagare l’importo delle cartelle esattoriali intestate a suo padre, il cui omesso pagamento ha condotto a disporre il provvedimento di blocco, defalcando, però, sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento di quanto dovuto dal de cuius, che l’erede non è tenuto a corrispondere.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongiorno come posso proseguire per un fermo amministrativo sulla macchina del mio papà morto? Sono bolli e multe non pagate da un’auto che ha donato e non è stato eseguito il passaggio. Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Con la documentazione di successione, presso Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) l’erede paga il debito iniziale del de cuius, ma non paga sanzioni e interessi legali per il ritardato pagamento. Senza il passaggio di proprietà (senza trascrizione della donazione) il veicolo è ancora del de cuius. Meglio così.

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