FAQ Equitalia su oneri di riscossione ed interessi moratori – Prima che sia necessario partecipare ad una seduta spiritica per conoscere le risposte

Le FAQ Equitalia in tema di cartella esattoriale e avviso di pagamento

Equitalia cesserà di esistere a luglio 2017, soppressa per mano dei sicari di Matteo Renzi: prima che sia troppo tardi e si renda necessario partecipare ad una seduta spiritica per conoscere le risposte, proviamo a porre alcune domande al moribondo concessionario della riscossione in tema di cartella di pagamento ed in particolare di oneri di riscossione (o aggio) ed interessi di mora o moratori.

Com'è noto, la cartella di pagamento è l’atto che Equitalia invia per conto degli enti creditori per recuperare le somme dovute e non pagate.

Gli enti creditori formano e consegnano a Equitalia i cosiddetti ruoli, ovvero l’elenco dei soggetti tenuti al pagamento e i relativi importi, sulla base dei quali vengono inviate le cartelle di pagamento. Nella cartella è indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché gli oneri di riscossione e le spese di notifica che spettano a Equitalia. A differenza dell’avviso di pagamento, la cartella è un “titolo esecutivo” ossia, se non pagata nei termini di scadenza, consente l’avvio di procedure (cautelari e esecutive) per il recupero del debito.

Cosa è un avviso di pagamento e come calcolo la scadenza di una cartella esattoriale?

L’avviso di pagamento è un documento che viene inviato per posta ordinaria che, solo se non pagato entro la scadenza, si trasforma in cartella. Un tipico avviso di pagamento è quello con cui viene richiesto il pagamento spontaneo della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti.

Per calcolare la data di scadenza della cartella esattoriale devi partire dalla data di notifica: la cartella scade dopo 60 giorni dal giorno, appunto, della notifica. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Cosa si intende per oneri di riscossione dovuti ad Equitalia e come ne è variata l'entità nel corso degli anni?

Gli oneri di riscossione sono la remunerazione di Equitalia per la sua attività. La misura di tali oneri negli anni è cambiata e, a seguire, sono indicate tutte le variazioni:

  1. nelle cartelle riferite ai ruoli consegnati a Equitalia fino al 31 dicembre 2012 gli oneri di riscossione sono pari al 9%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  2. per le cartelle riferite a ruoli consegnati a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri di riscossione sono pari all’8%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, invece, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  3. a partire dalle cartelle riferite ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2016 gli oneri sono fissati al 6%. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, gli oneri sono ripartiti nella stessa misura del 3% tra contribuente ed ente creditore. Dopo i 60 giorni, questi sono interamente a carico del contribuente.

Cosa sono gli interessi di mora e qual è il tasso degli interessi di mora?

Il mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica comporta l’aggiunta di interessi di mora. Inoltre, gli oneri di riscossione diventano interamente a tuo carico.

Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano al debito in cartella in caso di pagamento oltre 60 giorni dalla notifica. Tali interessi vengono calcolati quotidianamente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino a quella del pagamento. Gli interessi di mora spettano agli enti creditori ai quali sono integralmente riversati da Equitalia, quando riscossi. A partire da luglio 2011, la legge prevede che gli interessi di mora siano calcolati solo sul tributo non pagato in origine e non sui relativi interessi e sanzioni (questi ultimi sono calcolati direttamente dall’ente creditore e vengono affidati per la riscossione, insieme al tributo principale, a Equitalia per generare la cartella).

Gli interessi di mora sono fissati annualmente con provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Attualmente sono pari al 4,13%. Per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora fissati dall’Agenzia delle entrate sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili, cosiddette somme aggiuntive, nelle misure di cui all’art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000 che variano a seconda della violazione, ossia fino al 60% per l’evasione o fino al 40% per morosità.

24 Ottobre 2016 · Ludmilla Karadzic


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