Come i giudici tributari annullano gli avvisi di accertamento firmati dai falsi dirigenti dell’Agenzia delle entrate

Il ricorrente ha prodotto in giudizio ampia documentazione atta a comprovare che colui che ha firmato l'avviso di accertamento impugnato, in qualità di Capo Area per delega del Direttore Provinciale, non era munito del potere di sottoscrivere gli atti in reggenza.

Risulta agli atti che proprio in relazione alla posizione, tra gli altri, del predetto Capo Area era stata sollevata dal Consiglio di Stato la questione di legittimità costituzionale della legge che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale (e dunque di accedere allo svolgimento di mansioni proprie di un'area e qualifica afferente ad un ruolo diverso nell'ambito dell'organizzazione pubblica) anche senza positivo superamento di idoneo concorso.

La Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità della disposizione che consentiva a funzionari privi della relativa qualifica, di essere destinatari di conferimento di incarico dirigenziale anche senza positivo superamento di idoneo concorso, avendo tale norma contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica.

Ne consegue la nullità dell'atto di accertamento sottoscritto da soggetto non dotato di nona qualifica funzionale.

In sintesi, è questo il contenuto della sentenza 3222/25/15 della CTP di Milano.

23 Luglio 2015 · Paolo Rastelli




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