In caso di fallimento del datore di lavoro il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è subordinato all’ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo (insinuazione al passivo)

In caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS richiede, secondo la disciplina della legge 297/1982, articolo 2, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo, senza che questo requisito possa essere escluso a seguito della dimostrazione, da parte del lavoratore, che la mancata insinuazione nel passivo fallimentare del suo credito è addebitabile alla incolpevole non conoscenza da parte sua dell'apertura della procedura fallimentare, poiché la legge fallimentare contiene una serie di disposizioni che assicurano ai terzi la possibilità di conoscenza in relazione ai diversi atti del procedimento e svolgono, quindi, la funzione di una vera e propria pubblicità dichiarativa.

Il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) da parte del fondo di garanzia INPS è subordinato alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore.

In particolare, la legge 297/1982, all'articolo 2, comma 5, stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo di garanzia INPS il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti (pignoramento infruttuoso).

Sono queste le indicazioni, in tema di fallimento del datore di lavoro e pagamento del TFR attraverso il ricorso al fondo di garanzia INPS, dettate dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 9670/2019.

25 Aprile 2019 · Tullio Solinas




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!