Quando è possibile risolvere il preliminare d’acquisto per il timore di evizione del bene
Con il termine evizione si indica, in generale, l'azione giudiziale in seguito alla quale l'acquirente di una determinata cosa in una compravendita, la perde a favore di un terzo che dimostra di essere il vero proprietario.
Il diritto previsto dall'articolo 1481 del codice civile, per cui il compratore può risolvere il preliminare d'acquisto o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa esser rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l’evizione possa verificarsi, ma, anche quando si abbia conoscenza che la cosa appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi oggettivi o comunque da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicare, in modo non apparentemente infondato, la cosa.
Ne consegue che il semplice fatto che un bene immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima, esclude di per sé che esista un pericolo effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 8571/2019.
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