Estinzione anticipata di cessione del quinto e prestito delega – le voci di costo che vanno rimborsate al contraente

Estinzione anticipata di cessione del quinto e prestito delega - Le regole

Le indicazioni da ultimo fornite dalla comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, già in larga parte anticipate dalla giurisprudenza dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario, ingiungono all'intermediario di rimborsare, in sede di estinzione anticipata di contratti di prestito quali la cessione del quinto e/o la delegazione di pagamento, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd.

commissioni recurring).

Estinzione anticipata di cessione del quinto e prestito delega - Rimborso premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte

Tra queste, certamente il premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, il cui costo è generalmente, nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto, caricato nel capitale finanziato e chiesto in restituzione al cliente.

Sul punto, tra l'altro, era già intervenuto l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 ("Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento"), ed il regolamento ISVAP numero 35 del 26 maggio 2010, articolo 49.

Peraltro, il rimborso al cliente della quota parte del premio assicurativo non può essere demandato dal creditore alla compagnia assicurativa, invocando pretestuosamente di non essere competente in merito a un rapporto contrattuale intercorrente tra soggetti diversi a sé non riconducibili.

Infatti, l’orientamento legislativo e, in parte, quello giurisprudenziale, nel perseguire una prospettiva di più equa distribuzione del danno, tende a imputare l’obbligo di ristorare la parte contrattualmente debole in capo al soggetto che trae vantaggio dal bene (cuius commoda eius et incommoda), ovvero al soggetto che può prevenire il danno meglio di altri, ovvero al soggetto che può distribuire il danno meglio di altri.

Anche nell’ambito della giurisprudenza ABF, è da tempo ampia la casistica in cui è stata riconosciuta la fondatezza della pretesa del ricorrente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento.

Estinzione anticipata di cessione del quinto e prestito delega - Restituzione degli oneri finanziari non maturati per effetto dell'anticipata estinzione

In ordine, invece, alla restituzione degli oneri finanziari non maturati per effetto dell'anticipata estinzione (e cioè delle commissioni finanziarie e delle commissioni dell'intermediario finanziario, riscontrabili in tutti i contratti di finanziamento), vanno applicate - oltre che le chiare disposizioni impartite in più occasioni dalla Banca d'Italia - le disposizioni dell'articolo 125, comma 2, del decreto legislativo numero 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni (Tub) in base al quale se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.

In assenza di tali previsioni, la norma primaria va letta in combinato disposto con l'articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 luglio 1992, ai sensi del quale il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento. (v. ad es. decisione Collegio ABF di Napoli numero 1187/11).

In pratica, per determinare le somme da restituire al cliente che ha effettuato l'estinzione anticipata della cessione del quinto e/o del prestito delega, è necessario utilizzare quali esclusivi parametri di calcolo la vita residua del finanziamento e l'intero importo delle commissioni e costi corrisposti dal debitore alla stipula del contratto. Ciò in ragione del deficit di trasparenza cui sono affetti - tanto in sede contrattuale, quanto, addirittura, in sede di determinazione del rimborso anticipato del finanziamento - i costi che il creditore ritiene, spesso, non rimborsabili (vedasi decisione ABF numero 359/2011).

Infatti, le commissioni includono eterogenee causali di spesa, non tutte riferibili ad attività prodromiche alla conclusione del prestito. Non resta, allora, che applicare un criterio proporzionale dei costi in ragione del tempo.

8 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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