Esonero contributivo per neoassunti » Novità e proroga : ecco di cosa si tratta
Esonero contributivo per neoassunti » Novità e proroga: ecco di cosa si tratta
Esonero contributivo per neoassunti: novità, dettagli, particolarità e proroga fino al 2017, ecco di cosa si tratta.
Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40 per cento dell'ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
L'incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ed opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.
Con la circolare n. 57, pubblicata il 29 marzo 2016, l'Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributiva.
In cosa consiste l'esonero contributivo per neoassunti
L'esonero contributivo è, in sostanza, l’agevolazione riconosciuta a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato: vediamo di cosa si tratta.
l’esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2016 risulta decisamente ridotto rispetto a quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015:
- sia per quanto riguarda la durata del beneficio (biennale, anziché triennale);
- sia per quanto concerne la misura dello sgravio (40% dei contributi a carico del datore di lavoro, anziché il 100%);
- sia, infine, per l’importo massimo annuo di cui si può beneficiare (3.250 euro, anziché 8.060 euro).
Possono beneficiare dell’esonero contributivo i datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal settore di appartenenza.
L’esonero spetta, con misure e condizioni diverse, anche ai datori di lavoro del settore agricolo.
Per fruire del beneficio, i datori di lavoro sono tenuti, oltre al rispetto della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale.
L’esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time) operate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
L’esonero contributivo NON spetta:
- per le assunzioni con contratto di apprendistato, di lavoro domestico e intermittente;
- relativamente ai lavoratori:
- che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
per i quali il beneficio in oggetto, nonché quello disciplinato dalla Legge di Stabilità 2015 (esonero contributivo triennale) sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato; - che nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2016 avevano in essere con il datore di lavoro (ivi considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) un contratto a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione e consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro annui.
L’esonero contributivo biennale non si applica ai premi e contributi dovuti all’INAIL.
Infine, secondo quanto previsto dal comma 178 dell’art. 1 Legge n. 208/2015, una sostanziale differenza rispetto all'agevolazione di cui alla Legge di Stabilità 2015 consiste nella non cumulabilità dell’agevolazione con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative vigenti.
L'esonero contributivo per il 2017
Come funzionerà l'istituto dell'esonero contributivo nell'anno fiscale 2017: la guida.
Ad ogni modo, in attesa del cuneo fiscale, vi sarà, come già esposto, la proroga dell’esonero contributivo, nel 2017, con uno “sconto” sui contributi Inps a carico del datore di lavoro pari al 20-25%.
Il funzionamento dello sgravio ricalcherà quello attualmente esistente, pertanto sarà fruibile da tutti i lavoratori privi di occupazione stabile da almeno 6 mesi.
Saranno dunque ammessi all’agevolazione non solo i lavoratori privi di occupazione da almeno 6 mesi, ma tutti coloro per i quali non sussistono, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, contratti a tempo indeterminato, ossia chi ha svolto:
- lavoro subordinato a tempo determinato;
- collaborazioni (co.co.co.);
- lavoro accessorio (voucher);
- lavoro autonomo occasionale o con partita Iva;
- lavoro in somministrazione.
Saranno invece esclusi coloro che hanno svolto, nei 6 mesi precedenti, lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se part time o se risultano licenziati durante il periodo di prova o dopo pochi giorni. Sono inoltre esclusi gli apprendisti e coloro che hanno già usufruito del medesimo bonus.
Resteranno uguali anche i requisiti necessari all’ammissione allo sgravio per le aziende.
In particolare, il datore di lavoro dovrà avere il Durc in regola, rispettare le leggi fondamentali in materia di lavoro e le previsioni dei contratti collettivi.
I lavoratori per i quali è valido il bonus dovranno essere assunti per mansioni differenti rispetto a quelle del personale in integrazione salariale.
Se il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro, degli accordi collettivi o delle altre condizioni è accertato successivamente alla concessione dello sgravio, il bonus è revocato, e si dovranno restituire le somme illegittimamente erogate.
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