Ticket sanitario » Soggetti e tipi di patologie per cui è possibile ottenere l’esenzione

Ticket sanitario » Soggetti e tipi di patologie per cui è possibile ottenere l'esenzione

Il ticket sanitario, con un recentissimo decreto legge, cosiddetto dl Appropriatezza, è stato abolito per ben 203 prestazioni mediche ed esami specialistici, ma continua, tuttavia, a valere per alcune tipologie di visite, esami e terapie mediche, oltre che per l’acquisto di farmaci: in questi casi, per quali soggetti e motivi è possibile ottenere l'esenzione? Scopriamolo nell'articolo che segue.

Il decreto Appropriatezza ha tagliato le esenzioni del ticket per 203 prestazioni mediche ed esami specialistici.

I settori interessati sono la dermatologia allergologica, l’odontoiatria e la medicina nucleareche. Tali prestazioni mediche, se mancano le condizioni di erogabilità, cioè quando sono considerate superflue, saranno pagate dal cittadino.

Comunque, nonostante l'abrogazione del ticket sanitario per ben 203 prestazioni sanitarie, lo stesso non è stato ancora totalmente abolito, bensì continua ad essere valido sia per diversi esami, visite e terapie mediche, che per l’acquisto di farmaci: è dunque valida, per i soggetti a cui spetta, anche l’esenzione dal ticket.

L’esenzione si applica in ipotesi particolari, che differiscono a seconda delle prestazioni richieste: possiamo infatti parlare di esenzione regolata dalla normativa nazionale, relativamente a visite ed esami, oppure di esenzione regolamentata da normative regionali, relativamente alla spesa per l’acquisto dei farmaci.

Dunque, per quanto riguarda l'esenzione dal ticket sanitario, come è possibile richiederla e ottenerla?

Esenzione dal ticket sanitario per reddito

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.

Categorie di esenti:

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico(CODICE E02)
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico(CODICE E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993).

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente.

Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Nelle Regioni che hanno già recepito il Decreto il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.

L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Per verificare le regole in vigore nella propria Regione, consultare i siti regionali.

Esenzione dal ticket sanitario per patologie croniche

Le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate sono individuate dal DM 329/1999, successivamente modificato dal DM 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 279/2001).

E' possibile consultare l'elenco aggiornato delle malattie esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto sul sito del Ministero della Salute.

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda Sanitaria Locale di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel DM 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.

Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.

Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:

  • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • la copia del verbale di invalidità
  • la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda Sanitaria Locale di residenza
  • i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea

L'Azienda Sanitaria Locale rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Coloro che sono già esenti per le seguenti malattie: Angioedema ereditario, Dermatomiosite, Pemfigo e pemfigoidi, Anemie congenite, Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo, Miopatie congenite, Malattia di Hansen, Sindrome di Turner, Spasticità da cerebropatia, Retinite pigmentosa hanno diritto all’esenzione ai sensi del regolamento sulle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279) che prevede per queste condizioni una più ampia tutela.

Per ottenere informazioni utili sul nuovo sistema di esenzione e sulla documentazione clinica idonea da presentare alla propria Azienda Sanitaria Locale, è opportuno che l’assistito si rivolga al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta che saprà informarlo e indirizzarlo correttamente.

E' possibile consultare anche l'elenco e i riferimenti delle Aziende Sanitarie Locali aggiornato al 2015 qui.

Esenzione dal ticket sanitario per malattie rare

Le malattie rare sono patologie gravi, invalidanti e spesso prive di terapie specifiche, che presentano una bassa prevalenza, inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti.

Il Decreto ministeriale 279/2001 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie), prevede che siano erogate in esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare, l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all'accertamento delle malattie rare ed alle indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica.

Ai fini dell'esenzione il Regolamento individua 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare.

Tale disposizione si basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

Per approfondire è possibile consultare:

  • le FAQ relative alle esenzioni per malattie croniche e rare
  • l'area tematica “Malattie rare” dove è disponibile l’elenco delle malattie che danno diritto all’esenzione ed il testo del Decreto 279/2001.

Esenzione dal ticket sanitario per invalidità

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).

Di seguito vengono indicate le categorie di invalidi che godono di questo beneficio, in base a quanto stabilito nel Decreto ministeriale 1° febbraio 1991.

Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito.

L’accertamento costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.

Per le seguenti categorie:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V
  • invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento
  • ciechi e sordomuti
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ (categoria equiparata dalla legge agli invalidi e mutilati di guerra)
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata

sono esenti tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.

Per le altre categorie di seguito elencate:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale

sono invece esenti le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio ed altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante.

Gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C" su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità.

Esenzioni dal ticket sanitario per diagnosi precoce tumori

Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori.

In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

  • la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del Ssn e deve riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.

Esenzione dal ticket sanitario per stato di gravidanza

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione alla spesa (ticket) alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche, utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro.

L’elenco di tali prestazioni è contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998.

In particolare, il Decreto prevede che siano erogate gratuitamente:

  • le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche;
  • alcune analisi, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza. Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
  • gli accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica indicati, per ciascun periodo di gravidanza. In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto, prescritte dallo specialista;
  • tutte le prestazioni necessarie ed appropriate per il trattamento di malattie (preesistenti o insorte durante la gravidanza) che comportino un rischio per la donna o per il feto, prescritte di norma dallo specialista.

E' possibile consultare l'area Salute delle donne, per informazioni sullo “stato dell’arte” e gli aspetti normativi dell’assistenza alla gravidanza e al parto in Italia e per considerazioni e proposte per migliorare l’appropriatezza degli interventi nel settore.

8 Febbraio 2016 · Gennaro Andele


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