Esecuzione forzata contro il debitore principale ed il fideiussore

Esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo

Esiste un decreto ingiuntivo del 1996 contro il debitore principale (dp) e il fideiussore (f) per 114 milioni di lire circa.

Nel 1997 inizia l'esecuzione forzata contro il debitore principale che si finalizza con la vendita di un primo lotto a fine 2009, di un secondo lotto nel 2010 e dei restanti lotti nel 2011. A fine 2011 il tribunale emette un decreto di trasferimento verso il creditore di 103.000 euro circa a copertura delle spese e a parziale rimborso del credito coperto da privilegio (era di 94.

000 euro circa, di cui 58.000 euro circa per debito originario e la differenza per interessi, e con i soldi ricavati dalla vendita vengono coperti solo 92.000 circa). Gli interessi inseriti nel credito privilegiato sono stati calcolati secondo norma di legge considerando nel primo triennio il tasso convenzionale (12.5%) e successivamente il tasso legale. La differenza tra gli interessi al tasso convenzionale e quelli ad tasso legale per gli anni successivi al primo triennio vanno al chirografo e non sono pagati dalla vendita dei lotti.

Nel 2011 inizia anche l'esecuzione forzata verso il fideiussore (pignoramento datato novembre 2011) e nel 2012 viene depositata la documentazione per l'istanza di vendita.

Di seguito le mie domande:

  1. E' vero che l'interruzione della prescrizione per il dp si estende anche al f e quindi che, anche dopo 15 anni, il debito non e' prescritto per il f?
  2. Esiste un limite massimo in cui un lotto può andare all'asta senza essere mai venduto e superato questo limite torna nelle mani del debitore e la procedura si interrompe?
  3. Nel calcolo del dovuto per il f ad oggi, 2012, e' giusto sottrarre alla richiesta del creditore quanto gia' incassato dall'esecuzione forzata verso il dp (92.000)?
  4. Nel calcolo degli interessi, e' giusto fermarsi a Dicembre 2011 quando un decreto di trasferimento dimostra che il debito originale e' stato pagato e con esso anche una parte degli interessi in privilegio e rimangono da pagare solo gli interessi al chirografo?
  5. Sulla quota rimasta da pagare (interessi al chirografo) va applicata una qualche forma di interesse con il passare del tempo (a limite legale) visto che non sono piu' legati ad un debito originario, coperto da contratto, che prevedeva un tasso di interesse del 12.5%?
  6. Il creditore può richiedere all'inizio dell'esecuzione forzata verso il f un calcolo degli interessi successivi alla data del precetto che non sia piu' del 12,5% ma maggiorato di un ulteriore 50% anche se non vi e' menzione di sorta nel decreto ingiuntivo di una cosa simile?
  7. Se, nella registrazione dell'ipoteca verso i beni del fideiussore e' stato indicato sia il tasso di interesse del 12.5% (nella nota) che il valore massimo (228.000.000 di lire - circa 114.000 euro), il creditore può richiedere una cifra che superi questo limite?

Fideiussione ed esecuzione forzata contro il fideiussore ed il debitore principale

La fideiussione è disciplinata dal Codice Civile all'articolo 1936 "E' fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui". La prescrizione si riferisce all'obbligazione, e non ai soggetti obbligati. Ed è corretto parlare di interruzione della prescrizione per l'obbligazione, non di interruzione della prescrizione per debitore principale o garante. [risposta a domanda 1]

Il bene messo all'asta e rimasto invenduto può essere posto in amministrazione giudiziaria triennale per l'assegnazione delle rendite ai creditori. Ma, In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile agli stessi creditori. La stessa amministrazione giudiziaria può essere prorogata o rinnovata. Alla fine, se prorpio tutto andasse male è il creditore ad acquisire il bene pignorato. [risposta a domanda 2]

Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora). Essi costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento nella sua interezza e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito. Gli interessi moratori decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino al momento in cui l'obbligazione è stata completamente soddisfatta. [risposta a domande 4, 5 e 6]

L'obbligazione è soddisfatta quando il credito viene rimborsato nella sua interezza. Questo significa che i rimborsi parziali effettuati nel tempo dal debitore sono suscettibili di interessi legali, mentre agli importi dovuti al creditore vanno applicati gli interessi di mora. E' proprio lo "spread" fra il tasso legale ed il tasso moratorio che richiede una contabilità in partita doppia. [risposta a domande 3 e 4]

Alla quota residua non soggetta ad interessi convenzionali vanno applcati gli interessi legali e quelli di mora per il ritardato pagamento. [risposta alla domanda 5]

Il valore per cui è iscritta ipoteca sul bene pignorato da espropriare riguarda il rapporto fra il creditore garantito da ipoteca ed eventuali altri creditori intervenuti. Il creditore garantito ha precedenza sulle quota da assegnare fino a capienza nel valore massimo dell'ipoteca. Quest'ultimo, tuttavia, non vincola quanto può essere richiesto al debitore principale e al fideiussore in ragione dell'applicazione al debito originario, non soddisfatto nella sua interezza, degli interessi di mora e delle spese di giudizio. Solo il contratto di fideiussione può stabilire se c'è un massimo per la somma garantita, ma solo nel caso in cui anche il fideiussore non sia stato escusso per non aver ottemperato ai propri obblighi di garante. [risposta alla domanda 7]

24 Ottobre 2012 · Ludmilla Karadzic




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