Esecuzione forzata – Le spese giudiziali, di custodia e di conservazione dell’immobile pignorato devono essere anticipate dal creditore procedente

Con riguardo all'espropriazione forzata, la normativa vigente consente di individuare nel creditore procedente il soggetto che é tenuto all'anticipazione delle spese. Le spese che il creditore procedente è tenuto ad anticipare sono sia quelle giudiziarie che quelle propriamente materiali necessarie per l’esecuzione.

Inoltre, nel caso in cui i beni pignorati non possano essere custoditi senza spese, anche queste ultime possono essere poste a carico, sempre a titolo di anticipazione, del creditore procedente, su provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Si tratta, in pratica, delle spese che risultano essenziali alla conservazione (dal punto di vista reale e/o economico) del bene pignorato, e/o ad evitare pericoli strutturali del cespite.

Addossare tali anticipazioni al debitore, significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibilitato e comunque disinteressato: il che non vuol dire derogare dal principio dell'attribuzione delle spese di procedura a carico del debitore.

Infatti, il giudice dell'esecuzione può porre tali spese in via di anticipazione a carico del creditore, una volta preso atto del disinteresse (ovvero, anche, di concreta indisponibilità) del debitore sottoposto ad esecuzione.

In sostanza, le spese necessarie alla conservazione stessa dell’immobile pignorato e, cioé, le spese indissolubilmente finalizzate al mantenimento in fisica e giuridica esistenza dell'immobile pignorato (con esclusione, quindi, delle spese che non abbiano un’immediata funzione conservativa dell’integrità del bene, quali le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria o gli oneri di gestione condominiale) in quanto strumentali al perseguimento del risultato fisiologico della procedura di espropriazione forzata, essendo intese ad evitarne la chiusura anticipata, sono comprese tra le spese per gli atti necessari al processo che, ai sensi del dpr 115/2002, articolo 8, il giudice dell’esecuzione può porre, in via di anticipazione, a carico del creditore procedente.

Tali oneri dovranno essere poi rimborsati, come spese privilegiate (ex articolo 2770 del codice civile), al creditore che le abbia corrisposte in via di anticipazione, ottemperando al provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne abbia disposto l’esborso a suo carico.

Sono quelli appena riportati i principi di diritto enunciati dai giudici della Corte di cassazione, in tema di anticipazione delle spese nella procedura esecutiva di espropriazione, con la sentenza 12877/16.

10 Luglio 2016 · Lilla De Angelis


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