Esecuzione esattoriale ingiusta? L’Agente della riscossione deve essere condannato alle spese di lite anche se la responsabilità dell’azione esecutiva illegittima è da ascriversi alla Pubblica Amministrazione creditrice

Nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, minacciata o posta in essere in suo danno, non sussiste motivo di esclusione della condanna alle spese di lite, né di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato.

Infatti, restano ferme, da un lato, la facoltà dell'agente esattoriale di chiedere alla Pubblica Amministrazione creditrice di sollevarlo dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore impositore, quando questo è presente in giudizio perché chiamato in causa dall'agente esattoriale.

Nonostante possa essere esclusa una responsabilità per omesso controllo e/o verifica del titolo esecutivo o del ruolo esattoriale, l'agente della riscossione deve rispondere delle spese del processo che la parte debitrice è stata costretta ad intentare per sottrarsi all'azione esecutiva ingiusta.

Dunque, i giudici della Corte di cassazione, con l'ordinanza 20865/2017, ribadiscono il principio di diritto più volte affermato secondo il quale l'agente della riscossione deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal debitore, quando l'azione esecutiva esattoriale risulta illegittima.

12 Settembre 2017 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!