Esdebitazione e come fare la richiesta dopo il fallimento

Fallimento - come richiedere foglio di esdebitazione

Mi si presenta un nuovo problema: ho bisogno di richiedere il foglio di esdebitazione del mio fallimento, che si è chiuso nel 2010.

Motivo:  mi ha contattato un recupero crediti che vuole denaro inerente al mio fallimento.

Ho letto che dovevo fare richiesta entro un anno dalla chiusura ...

Fallimento - Come ottenere esdebitazione

L'esdebitazione è un beneficio concesso dal Tribunale all'imprenditore fallito, consistente nella dichiarazione di "inesigibilità" dei debiti non soddisfatti nella procedura concorsuale.

Questo vuol dire che per tali debiti il fallito non potrà subire, una volta ottenuta l'esdebitazione, azioni esecutive da parte dei creditori concorsuali.

Per ottenere l'esdebitazione, è necessario presentare domanda al Tribunale ove si svolge o si è svolta la procedura concorsuale. Il ricorso deve essere presentato entro un anno dal decreto di chiusura. Si tratta di un termine perentorio. Questo vuol dire che la domanda presentata oltre un anno dopo la chiusura sarà dichiarata inammissibile. Il termine annuale è stabilito per un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Non è detto, tuttavia, che se avesse presentato istanza di esdebitazione in tempo utile, il Tribunale l'avrebbe concessa.

Per ottenere l'esdebitazione, infatti, è necessario che il fallito:

  1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge fallimentare (il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento);
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

È necessario inoltre che siano stati pagati almeno parzialmente i debiti concorsuali.

Alcune tipologie di debito sono escluse dall'esdebitazione, e precisamente:

  • gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
  • i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

14 Gennaio 2013 · Tullio Solinas


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