Esdebitazione fallimentare e rimborso parziale dei crediti
La legge fallimentare prevede che l’esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Il riferimento alla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali attribuisce al giudice di merito un ambito di valutazione discrezionale circa la portata effettivamente satisfattiva delle ripartizioni parziali. E, infatti, la parzialità può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei singoli crediti. Con la conseguenza che si sconta una inevitabile valutazione, appunto discrezionale, sulla idoneità della percentuale ottenuta dai creditori per aver diritto alla esdebitazione.
Spetta solo al giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.
Questo il parere autorevole dei giudici della Corte di cassazione espresso nella sentenza 17386/15.
2 Settembre 2015 · Roberto Petrella
Argomenti correlati: esdebitazione o esdebitamento, recupero crediti - esdebitazione (esdebitamento) fallimentare
Approfondimenti
Esdebitazione fallimentare - la liberazione dai debiti dell'imprenditore fallito
Va innanzitutto chiarito che un imprenditore, per poter essere considerato "fallibile", deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad euro cinquecentomila. ...
Sovraindebitamento – debiti ed esdebitazione
Ricordiamo che un imprenditore, per poter essere considerato non fallibile, deve possedere i seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. ...
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su esdebitazione fallimentare e rimborso parziale dei crediti. Clicca qui.
Stai leggendo Esdebitazione fallimentare e rimborso parziale dei crediti • Autore Roberto Petrella
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
Seguici su Facebook