Esdebitazione del consumatore » Istruzioni per l’uso

Esdebitazione del consumatore » Tutte le opzioni

Se siete affetti da stress da sovraindebitamento, ecco le opzioni che avete a disposizione: la prima è quella di offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, in alternativa, si può proporre un accordo per il pagamento anche parziale dei debiti. Scopriamo l'esdebitazione.

Cos'è l'esdebitazione

L’esdebitazione è un beneficio che consente a coloro che si trovano in una situazione di grave indebitamento di potersi liberare dai propri debiti, perché i creditori non potranno più esigerne il pagamento al termine della procedura.

Il fatto interessante è che la procedura di esdebitazione può essere usufruita non solo dagli imprenditori soggetti a fallimento, ma anche dai consumatori, cioè da coloro che non svolgono un’attività d’impresa, i quali si trovino in una situazione debitoria tale da non poter soddisfare i con regolarità i propri debiti.

Esdebitazione del consumatore

La Legge consente, infatti, non solo agli imprenditori, ma anche ai consumatori che si trovino in una situazione grave difficoltà economica tale da renderli incapaci di poter provvedere al pagamento dei propri debiti di poter ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento attraverso la conclusione di un accordo con i creditori oppure, in alternativa, di poter chiudere la loro posizione con la procedura di liquidazione di tutti i loro beni.

Il debitore consumatore (non professionista) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di rimborso dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento ed indichi le modalità per la liquidazione dei beni ancora eventualmente posseduti.

E’ addirittura possibile prevedere che i crediti garantiti ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile al valore di mercato dei beni ipotecati.

Va tuttavia evidenziato che per quanto attiene i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute operate e non versate dal sostituto d’imposta, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Proposta per accordo di esdebitazione

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, sia già soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente decreto; abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle norme previste dallo stesso decreto; abbia già subito, per cause a lui imputabili, l'impugnazione e la risoluzione di un precedente accordo o la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione di un piano di ristrutturazione presentato sempre fruendo delle norma previste nel decreto;  abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La proposta di accordo presentata dal debitore consumatore (piano del consumatore) prevede la ristrutturazione dei debiti ed il rimborso dei crediti anche mediante cessione dei crediti futuri.

Qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo, la proposta può essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Unitamente alla proposta devono essere depositati, presso il Tribunale, l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

    1. l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    2. l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
    4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, fissa immediatamente con decreto l’udienza, e provvede a comunicarla ai creditori. 

Fino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

A questo punto, i creditori possono far pervenire, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. Ai fini dell'omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. 

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Va evidenziato che l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso né esso determina la novazione delle obbligazioni.

L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 

L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Quando viene raggiunto l'accordo con i creditori

Quando il debitore trova l'accordo con i suoi creditori l’organismo di composizione della crisi trasmette, a tutti i creditori, una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di approvazione del piano, allegando il testo dell'accordo stesso.

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione. 

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Naturalmente, gli effetti dell'accordo vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore.

Risoluzione dell'accordo di esdebitazione

L’accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo  se il proponente non adempie agli obblighi da esso  derivanti, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Liquidazione del patrimonio

Come abbiamo già accennato, il debitore, in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni per rendere fattibile l'accordo con i creditori.

Ma, non sono compresi nella richiesta di liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi.

Esdebitazione: Condizioni e regolamento

Il debitore consumatore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non rimborsati a condizione che:

    1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
    2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
    3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
    4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
    5. abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
    6.  siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L’esdebitazione è esclusa:

  1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

L'esdebitazione non opera:

  1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

    1. che è stato concesso nonostante  il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
    2. che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Occhio alle sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

    1. al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
    2. al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
    3. omette l’indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
    4. nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
    5. dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
    6. intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione da sottoporre al giudice, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

La stessa pena  si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

22 Gennaio 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!