Dichiarazione dei redditi – errori o omissioni

Gli errori o le omissioni nella dichiarazioni dei redditi

Gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Entro lo stesso termine deve essere eseguito il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta ad un quinto del minimo previsto.

Gli errori o le omissioni nella dichiarazioni dei redditi suscettibili di regolarizzazione

Sono suscettibili di regolarizzazione:

a) gli errori ed omissioni rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli articoli 36 bis e 36ter del DPR 600/73 quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte, indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 6% (pari ad 1/5 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno;

b) gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, come nell’ipotesi di omessa o errata indicazione di redditi, errata determinazione di redditi, esposizione di indebite detrazioni d’imposta o di indebite deduzioni dell'imponibile. In queste ipotesi la spontanea regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 20% (pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un’unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso le misure delle sanzioni ridotte (6% e 20%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

Ai fini del ravvedimento, la dichiarazione integrativa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati:

  • utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l’anno di riferimento (disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it);
  • riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni che si intendono apportare rispetto alla dichiarazione originaria;
  • barrando nella dichiarazione l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”.

Le dichiarazioni dei redditi devono essere sempre sottoscritte, pena la nullità. Tale vizio è comunque sanabile se la persona tenuta provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a firmare il modello.

Termini per rettifiche ed integrazioni di errori od omissioni presentate nella Dichiarazione dei redditi

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggior reddito o, comunque un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.

Possono quindi essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza che sono considerate valide salva l’applicazione della sanzione prevista per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni, invece, dovendosi considerare omesse (costituiscono titolo solo per la riscossione delle imposte evidenziate), non possono essere oggetto d’integrazione.

La dichiarazione si considera omessa anche se trasmessa dall'intermediario incaricato con ritardo superiore a 90 giorni.

Ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi si consiglia di controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3) ricevuto dal sostituto d’imposta (entro il 15 giugno) o dal Caf (entro il 30 giugno), allo scopo di riscontrare eventuali errori di compilazione o di calcolo.

In questo caso bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l’assistenza affinché, se ci sono errori di calcolo, provveda a correggerli (redigendo un mod. 730 rettificativo) in tempo utile perché se ne possa tenere conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando, invece, il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure di esporre degli oneri deducibili o detraibili, la rettifica può avvenire nei seguenti modi:

  • quando l’integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati) può presentare entro il 25 ottobre dello stesso anno in cui è stato presentato il 730 errato un modello 730 integrativo con la relativa documentazione. Anche se il modello precedente è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf, che può chiedere un compenso;
  • se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, egli deve necessariamente utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2014. Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato:
    • entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dal ravvedimento operoso;
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Per fare una domanda su come rimediare ad errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi,  sul contenzioso tributario, su fisco e tasse in genere, sulle cartelle esattoriali clicca qui.

16 Agosto 2013 · Giorgio Valli


Commenti e domande

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5 risposte a “Dichiarazione dei redditi – errori o omissioni”

  1. gianfranco ha detto:

    Salve, il mio consulente non mi ha presentato la dichiarazione dei redditi periodo d’imposta dell’anno 2007 e 2008 avendo 3 società (una sas e due srl) nè i bilanci.

    Vorrei sapere se posso riparare ancora e cosa succede per quella del 2007?

    Grazie Gianfranco

    • cocco bill ha detto:

      Se vuole, può avvalersi dell’accertamento con adesione su iniziativa del contribuente.

      Si può avviare la procedura presentando una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio di formulare una proposta di accertamento per una eventuale definizione, in conseguenza all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 e 2007.

      La domanda può essere presentata all’Agenzia delle Entrate prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento.

      L’accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di 1/4 del minimo previsto dalla legge.

  2. nicola ha detto:

    Per la dichiarazione con 730/2007 ho dichiarato un reddito da lavoro dipendente maggiore di poche centinaia di euro in più; oggi in fase di accertamento da parte del ufficio del registro questi asseriscono che per il reddito dichiarato devo versare la differenza irpef, nonostante la documentazione in mio possesso mi da ragione. alla richiesta di spiegazioni mi è stato risposto che quanto dovuto emerge da un controllo incrociato da questi effettuato ma nonostante il reddito da me trascritto differisce da quanto percepito veramente e dichiarato non si può intervenire perchè il loro programma non prevede la correzione per il maggiore dichiarato ma soltanto per la somma dovuta in più per irpef che non risulta versato.
    c’è qualcuno che mi sa dare spiegazioni in merito entro breve tempo?
    possibile che debba pagare in più sulla somma non percepita?
    come posso intervenire, considerando che la cifra è irrisoria e non mi consente di fare causa al fisco?
    grazie per quanto vorranno darmi una risposta.
    nicola

    • c0cc0bill ha detto:

      È possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo.

      E dunque, lei è ormai fuori tempo massimo.

      Questa la motivazione per cui a questo punto la cosa migliore da fare è pagare la differenza.

  3. Avv. Corrado Lòfari ha detto:

    Piero 9 dicembre 2008 at 11:39
    Per l’anno d’imposta 2007 non ho effettuato nessuna dichiarazione, pur avendo, solo, una secona casa che determina un’iposta di euro 200,00.
    La mancanza della presentazione della dichiarazione è dovuta al fatto che fino all’anno precedente non dovevo nessuna imposta in quanto c’era la deduzione di Euro 3.000 che abbateva l’imposta dovuta.
    Cosa devo fare prima che l’agenzia delle entrate si accorga della mancata presentazione della dichiarazione ed omissione del versamento di Euro 200,00 ?

    gianfranco 22 dicembre 2009 at 02:44
    Il mio consulente non mi ha presentato la dichiarazione dei redditi periodo d’imposta dell’anno 2007 e 2008 avendo 3 società (una sas e due srl) nè i bilanci. Vorrei sapere se posso riparare ancora e cosa succede per quella del 2007?
    Grazie Gianfranco

    Puoi comunque presentare la dichiarazione sia pure con ritardo oltre 90 giorni. Io ti consiglio di farla. Ovviamente, avrai cura di effettuare il versamento dell’importo dovuto in ragione di € 200 oltre interessi legali e sanzione per ravvedimento operoso.

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