Polizza vita ed esclusione dall’eredità » Discutiamo sul diritto per la quota legittima

Al decesso di un titolare di una polizza a vita, il quale abbia escluso dal beneficio uno dei tre figli, lo stesso può far valere il proprio diritto per la quota di legittima come erede?

Per chiarire la questione, è bene innanzitutto dire che, secondo il nostro ordinamento giuridico l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo è valida.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento.

Essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.

Equivale, dunque, a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Pertanto, il punto è questo: la somma corrisposta a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario e, dunque, non cade in successione.

Il tesoretto accumulato con la polizza vita, dunque, non è soggetto ad imposta di successione, non si computa né per formare la quota per gli eredi, né per calcolare se vi sia lesione di legittima.

Il terzo acquista, quindi, esclusivamente un diritto proprio alla somma assicurata: si tratta di un diritto autonomo nel senso che non ha alcun effetto sul patrimonio del contraente.

Da ciò ne deriva che i suoi eredi non potranno rifarsi su tale somma per soddisfare i loro diritti.

Il beneficiario potrà, solamente, essere tenuto a restituire ai legittimari, qualora risultassero lesi, l'ammontare dei premi pagati dal defunto.

Infatti, è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti.

Pertanto, i premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a favore degli eredi, sono assoggettati a collazione, quindi si imputano all'asse ereditario, ai fini della determinazione delle quote di legittima e della quota disponibile.

Per collazione si intende l'istituto in virtù del quale, alcuni soggetti, come figli legittimi e naturali, i loro discendenti legittimi e naturali, nonché il coniuge, che abbiano accettato l'eredità, conferiscono alla massa ereditaria quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per donazione.

L'obiettivo è quella di mantenere tra i coeredi del defunto la proporzione delle quote fissata dal legislatore, indipendentemente dalle donazioni che il trapassato abbia effettuato in vita.

Perciò, detto questo, è possibile affermare che solo i premi versati dal de cuius vanno a formare la massa ereditaria, il capitale, invece, non si tocca!

Per la soluzione al problema, quindi, andrebbe verificato se colui che non è stato indicato in polizza come beneficiario abbia ricevuto o meno la sua quota di legittima.

In caso negativo i beneficiari della polizza saranno tenuti a versare quanto dovuto in denaro.

7 Agosto 2014 · Andrea Ricciardi


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