Successione: eredità e minori » Il vademecum

Successione - Quando l'erede è un minore

In tema di eredità è bene sapere che l’apertura di una successione, a favore di un minore, comporta l’adempimento di alcuni obblighi di legge entro determinati termini. Scopriamo quali nel proseguimento dell'articolo.

Quando si apre una successione e un minore diventa il ricevente dell’eredità, si ritiene comunemente che le pratiche a carico di quest’ultimo per entrare in possesso dei beni ereditari si complichino enormemente.

Il fatto è che, per divenire erede, il minore non può semplicemente impadronirsi dei beni del defunto comportandosi, di fatto, come se fossero diventati suoi a tutti gli effetti, ma deve per forza compiere un atto espresso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario.

Il beneficio di inventario per i minori che ricevono l’eredità

Il beneficio di inventario consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto.

Il beneficio di inventario è un istituto che consente all'erede di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del defunto (articolo 490 del Codice civile).

Questo istituto è opportuno nei casi in cui l’erede (o meglio il “chiamato” all’eredità) non sappia, al momento dell'apertura della successione, l’esatto ammontare dei debiti e dei crediti del defunto.

Se, infatti, i debiti si rivelassero superiori al valore dell’eredità, l’erede, che abbia accettato senza il beneficio di inventario, risponderebbe dei debiti del defunto anche con i suoi beni personali.

Se invece si è avvalso del beneficio di inventario, garantirà il pagamento degli eventuali debiti ereditari unicamente con il patrimonio del de cuius. All'estinzione del pagamento di questi, l’erede potrà acquisire l’eventuale asse patrimoniale residuo.

Pertanto, con il beneficio di inventario l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.

La legge di regola lascia libero il chiamato all'eredità di scegliere se accettarla o meno con beneficio di inventario: per alcune categorie di persone però, fra cui i minori, ritenuti maggiormente bisognosi di protezione, la legge impone agli stessi di accettare l'eredità solo con il beneficio di inventario. La ragione sta nella particolare protezione per il loro patrimonio che tale meccanismo garantisce.

I termini per accettare l'eredità tramite il beneficio di inventario

Il codice civile, agli articoli 485 e 487, prevede diversi termini per l'accettazione con beneficio di inventario dell’eredità a seconda che il delato sia o non sia nel possesso dei beni dell’eredità.

Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari (è la situazione più frequente: si pensi al coniuge o a un figlio conviventi), l’inventario va redatto entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Se, invece, il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità finché non è prescritto il termine per accettarla.

Fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell’eredità, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere l'inventario altrimenti si considera erede puro e semplice.

Comunque, a differenza di chi decide spontaneamente di accettare un’eredità con beneficio di inventario per il minore chiamato all'eredità è scongiurato il pericolo di incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario, ossia di rimanere erede senza il beneficio della responsabilità limitata.

Quest’ultimo infatti potrà decidere di accettare l'eredità entro il termine decennale di prescrizione avendo cura di redigere l’inventario entro un anno a partire dal raggiungimento della maggiore età.

Presentazione della dichiarazione di successione

Per le persone adulte la dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Quando, invece, erede è un minore è sorto il dubbio se tale adempimento, avente natura esclusivamente fiscale, possa essere posticipato, in considerazione del fatto che questi ha tempo fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età per compiere l’inventario dei beni e accettare quindi l’eredità con beneficio di inventario.

La Cassazione, al riguardo, in accordo con quanto stabilisce la legge, ha chiarito che in questo caso il termine di un anno per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza per la redazione dell'inventario, quindi è possibile fino al compimento del diciannovesimo anno di età.

Altre cautele giudiziarie per il minore che accetta l’eredità

Per poter accettare l'eredità il minore ha bisogno di essere specificamente autorizzato dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del proprio domicilio.

Pertanto i suoi genitori dovranno presentare a quest’ultimo un apposito ricorso in cui esporre la circostanza della successione e della possibilità per il minore di diventare erede, nonché gli eventuali vantaggi, anche patrimoniali, che deriverebbero a quest’ultimo dall'acquisto dell’eredità.

Soltanto una volta ottenuta l’autorizzazione giudiziale essi potranno presentarsi innanzi al Notaio o al Cancelliere del Tribunale per compiere l’atto di accettazione in nome e per conto del figlio nonché per dare avvio all'inventario dei beni del defunto.

Minori - Conclusioni su successione e accettazione obbligatoria con beneficio di inventario

In caso di successione, quando un minore è chiamato all'eredità, se accetta deve farlo obbligatoriamente con la procedura del beneficio di inventario.

Oltre all'atto di accettazione dell'eredità, quindi, deve anche redigere l’inventario dei beni del defunto, nonché essere preventivamente autorizzato dal Giudice Tutelare.

Mentre per stipulare l’atto di accettazione egli ha tempo fino a dieci anni dalla morte del defunto, per redigere l’inventario si può aspettare non oltre il compimento del diciannovesimo anno di età pena la perdita del beneficio di inventario e l’estensione della responsabilità per i debiti del defunto al proprio patrimonio personale.

Identico termine vige per la presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione.

30 Gennaio 2014 · Giorgio Martini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Successione: eredità e minori » Il vademecum”

  1. claudia montuori ha detto:

    Mio figlio orfano di padre ha 16 anni ha appena perduto la nonna paterna che ha lasciato dei beni immobili in cui vivono gli zii. in questo caso è consigliabile che proceda con l’autorizzazione ad accettare con beneficio di inventario entro quando tempo? non ci sono debiti in capo al de cuius. o è sufficiente pagare le imposte per suo conto (IMU e IRPEF? per un’accettazione tacita?

    • L’articolo 489 del codice civile dispone che chi esercita la responsabilità genitoriale di un minore non può accettare, a nome del minore, l’eredità a lui devoluta, se non col beneficio d’inventario: è necessaria, comunque, l’autorizzazione del giudice tutelare. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi, a cura dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale del minore, dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!