I termini per accettare l'eredità tramite il beneficio di inventario
Il codice civile, agli articoli 485 e 487, prevede diversi termini per l'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità a seconda che il delato sia o non sia nel possesso dei beni dell'eredità.
Se il chiamato all'eredità è nel possesso dei beni ereditari (è la situazione più frequente: si pensi al coniuge o a un figlio conviventi), l'inventario va redatto entro tre mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.
Se, invece, il chiamato all'eredità non è nel possesso dei beni, può fare la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità finché non è prescritto il termine per accettarla.
Fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario dell'eredità, ha tre mesi di tempo prorogabili per redigere l'inventario altrimenti si considera erede puro e semplice.
Comunque, a differenza di chi decide spontaneamente di accettare un'eredità con beneficio di inventario per il minore chiamato all'eredità è scongiurato il pericolo di incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario, ossia di rimanere erede senza il beneficio della responsabilità limitata.
Quest’ultimo infatti potrà decidere di accettare l'eredità entro il termine decennale di prescrizione avendo cura di redigere l'inventario entro un anno a partire dal raggiungimento della maggiore età.
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Stai leggendo I termini per accettare l'eredità tramite il beneficio di inventario • Autore Giorgio Martini
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