Eredità devoluta al minore » Le conseguenze della mancata redazione dell’inventario da parte dei genitori

Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa - non debba - accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 del codice civile.

Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell'articolo 471 del codice civile, norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce, compiuto l’inventario, l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede minore nei limiti del valore dell'attivo ereditario.

Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all'eredità, o comunque il legale rappresentante, opti per l'accettazione con beneficio di inventario, ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Se il rappresentante non compie l’inventario - necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità - si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario (con conseguente accettazione dell'eredità pura e semplice), così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’articolo 489 del codice civile, che i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alla normativa vigente, in particolare riguardo la redazione dell'inventario.

Da tutto ciò discende che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l’accettazione dell'eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione decennale (decorrente dal decesso del de cuius), il suo rappresentante legale potrà accettare l'eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio, ovvero rinunciare alla eredità.

Così i giudici della Suprema Corte di cassazione nell'ordinanza 15267/2019.

24 Agosto 2019 · Carla Benvenuto


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