I debiti del defunto si dividono subito fra i coeredi mentre i crediti vanno in comunione – Strano, ma vero

I crediti del defunto, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciò in quanto il codice civile, che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari.

In pratica, un coerede può pagare il creditore del defunto in base alla quota di eredità a lui spettante senza chiedere permesso a nessuno, ma non può disporre della liquidità del defunto lasciata in conto corrente se manca il consenso di tutti i coeredi.

In tal senso si è espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha stabilito che in tema di divisione di beni ereditari i crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo coerede di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi.

I crediti, dunque, fanno parte della comunione ereditaria, come espressamente stabilito dall'articolo 727 del codice civile, ai sensi del quale le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili, anche i crediti.

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall'altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa.

Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito e, negli eventuali giudizi diretti all'accertamento dei crediti ereditari ed al loro conseguente soddisfacimento, tutti i coeredi sarebbero parti in causa, essendo inammissibile un'azione individuale.

In sintesi, la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del defunto potrà essere effettuata dalla banca solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi.

Cosi si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2012/12.

23 Settembre 2014 · Simonetta Folliero




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