Equitalia – Ricorso per nullità della notifica della cartella esattoriale

Ricorso a Commissione Tributaria Provinciale per cartella esattoriale notificata in luogo e a persona che non hanno alcun riferimento con il destinatario

Contribuente residente all'estero fino al 20/08/2005 iscritto all'AIRE dal 01/04/1999 al 20/08/2005, residente in italia dal 20/08/2005 in provincia di Torino.

Notificate cartelle in data 29/08/2005 a persona e luogo non di residenza, precisamente in Sardegna prov. di (NU), notificate regolarmente intimazioni di pagamento delle cartelle in data 04/05/2010 (non impugnate), presentate in data 24/03/2011 all'A.

E. e in data 14/10/2011 a Equitalia S.P.A. istanze di annullamento in autotutela per le illegittime notifiche, al momento non ricevuta nessuna comunicazione.

Si chiede come procedere e impugnare eventualmente presso la C.T.P. competente l'eventuale silenzio rifiuto, e/o richiedere un estratto di ruolo e impugnarlo o quale atto sia preferibile impugnare per risolvere la situazione.

Ricorso e/o istanza in autotutela - Attenzione alla possibilità di rinnovo della notifica dell'atto

Se l'Amministrazione tributaria prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l'illegittimità deriva da:

  1.  errore di persona
  2.  evidente errore logico o di calcolo
  3.  errore sul presupposto dell'imposta
  4.  doppia imposizione
  5.  mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
  6.  mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza)
  7.  sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
  8.  errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Per la Cassazione (sentenze 19854/2004 e 15894/2006) la sanatoria dei vizi di nullità delle notifiche per raggiungimento dello scopo, in seguito alla presentazione del ricorso del contribuente, sia giudiziale che in autotutela, vale anche per gli atti tributari, cartelle comprese.

Il vizio di notifica comporta la sanatoria della nullità quando, nonostante la inosservanza delle formalità o delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell'atto, la notifica avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.

L’inesistenza giuridica della notifica è rilevabile invece quando viene utilizzata una procedura non prevista dal codice di rito, vale a dire allorché venga eseguita al di fuori dello schema legale come nel caso di nullità, ma, nello stesso tempo, non possa essere dimostrato che la notifica abbia raggiunto lo scopo (cosa che risulta evidente se il destinatario ricorre nei termini contro la cartella esattoriale per vizio di notifica oppure ricorre, come nella fattispecie, in autotutela chiedendo l'annullamento delle cartelle).

Comunque è bene ricordare che la presentazione di istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso.

E, in ogni caso, è consigliabile procedere all'impugnazione della cartella esattoriale, una volta decaduti i termini per il rinnovo della notifica, insieme ad un atto conseguente, quale il fermo amministrativo, l'iscrizione di ipoteca, il pignoramento di un bene mobile o immobile che seguono l'omesso pagamento della cartella esattoriale.

10 Ottobre 2012 · Andrea Ricciardi


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