Equitalia » Valido il fermo amministrativo e il pignoramento dei contributi pubblici

Equitalia: si al fermo amministrativo e al pignoramento semplificato sui contributi pubblici ottenuti dall'azienda debitrice.

Equitalia può spiccare il fermo amministrativo e il pignoramento semplificato sui contributi pubblici ottenuti dall'azienda debitrice.

Ciò perché la speciale procedura non concerne un rapporto fra privati ma fra amministrazione e società.

Questo, riassunto brevemente, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 1113/14.

Equitalia e il pignoramento dei contributi della Camera di Commercio

Anche i contributi della Camera di Commercio sono pignorabili da Equitalia.

L'agente della riscossione, infatti, può spiccare il fermo amministrativo e il pignoramento semplificato sui contributi pubblici ottenuti dall'azienda debitrice, in quanto il rapporto non riguarda i privati ma l'ente pubblico e la ditta.

Un imprenditore contro Equitalia

La Suprema Corte si è occupata del ricorso, presentato da una società di riscossione, che chiedeva l’annullamento della sentenza di secondo grado, con la quale veniva annullato il pignoramento dei beni di un debitore che a sua volta era creditore verso la Camera di Commercio per contributi sull’assunzione di apprendisti.

I Supremi Giudici hanno ritenuto fondate le motivazioni dell'agenzia di riscossione. Ciò, perchè, anche i contributi erogati da soggetti pubblici, come la Camera di Commercio, possono essere pignorati.

Di conseguenza, la generica natura di sovvenzione pubblica non rende immuni i contributi dagli attacchi di Equitalia.

23 Gennaio 2014 · Andrea Ricciardi


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8 risposte a “Equitalia » Valido il fermo amministrativo e il pignoramento dei contributi pubblici”

  1. dodo ha detto:

    scusi comunque il debito è superiore a 20 mila euro ben superiore direi ….beh non saprei come mai è stato tutto cancellato un colpo di fortuna.. quindi posso star tranquillo vero. non vorrei che il prossimo anno con le nozze e dopo che mio figlio faccia dei lavori a casa venga equitalia ed con un azione revocatoria dell’atto mi cancelli l’atto.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ringrazi la dea bendata. Se le cose stanno come lei riferisce, non ha da temere. A meno che lei non abbia corrotto qualche funzionario Equitalia che le ha cancellato tutto, pignoramento ed ipoteca. Naturalmente, si tratta solo di una battuta …

  2. dodo ha detto:

    grazie ancora anche se ho un altro dubbio io con la nuova acquirente per ora non siamo parenti ma tra un anno mio figlio sposa la nuova acquirente quindi questo fa in modo che l’azione revocatoria equitalia la può fare e l’atto viene annullato …. no perchè sò che vale il giorno in cui è stato stipulato l’atto e noi quando è stato fatto l’atto notarile non eravamo parenti e affini poi se tra un anno lo diveremmo potremmo dir che si sono conosciuti dopo l’atto ….boh non saprei datemi qualche risposta ….ciao

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A spizzichi e bocconi le info. Vabbè. Lei potrà sempre affermare che il colpo di fulmine fra suo figlio e la nuova acquirente è spiccato in sede di compravendita. E chiamerà a testimoniare il notaio … E, in ogni caso l’acquirente, quando si è perfezionata la transazione, non era nè parente nè affine di chi vendeva.

      Se io fossi lo Stato me la prenderei con Equitalia, che non ha trascritto ipoteca prima di liberare l’immobile dal pignoramento. Forse, però, il suo debito era inferiore ai 20 mila euro ed anche Equitalia, in questa evenienza, avrà ragioni da vendere.

  3. dodo ha detto:

    allora rischia chi ha comprato casa…?
    quindi un azione revocatoria dell’atto non la può far equitalia annullando l’atto? grazie ancora di tutto

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Mi scusi ma non avevo compreso la domanda nella sua completezza. No, anche il compratore rischia nulla. Per l’ammissibilità di una eventuale azione revocatoria, pur se il nuovo proprietario avesse acquistato a prezzo stracciato, vengono a mancare altri due elementi necessari: l’essere parente o affine del venditore ed aver comprato a fini speculativi, e non per destinare l’immobile ad abitazione propria.

  4. dodo ha detto:

    ciao volevo saper una informazione….ho dei debiti con equitalia, avevo un pignoramento e vendita all’asta dell’immobile sino a quando non è uscito il decreto dell’impignorabilità della prima casa per cui equitalia non poteva più vender la casa …dopo alcuni mesi vado in sede equitalia e mi rilasciano un foglio dell’avvenuta cancellazione del pignoramento e pertanto la casa si ritrovava libera da pignoramento e ipoteche ( non hanno trascritto neanche ipoteca) per cui andando pure al catasto vedevo che quell’immobile era libero da tutto e pertanto mi sono adoperato subito a vender l’immobile libero da tutto (pignoramento ed ipoteca) quindi volevo sapere cosa rischio io, cosa rischia il nuovo proprietario (che non è parente mio e che a adibito la casa a prima casa) rischio un azione revocatoria dell’atto … io ho come prova il foglio che equitalia mi ha lasciato dove c’era scritto che su quell’immobile viene cancellata il pignoramento e che è libera.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Lei non rischia nulla. E, comunque, complimenti. Una bella mossa, perchè la fortuna difficilmente bussa due volte.

      Occhio, però, ai conti correnti su cui sono confluiti i proventi della vendita …

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