Equitalia – nuove regole per pignoramenti espropriazione e rateazione

Stop a pignoramento ed espropriazione esattoriale della prima casa

Il governo ha varato il primo pacchetto di misure per rilanciare l'economia: le novità più importanti del decreto riguardano il capitolo Equitalia.

Equitalia, pur avendo la possibilità di iscrivere ipoteca sull'immobile (per debiti superiori a 20 mila euro per quanto attiene l'abitazione principale) e mantenere la conseguente prelazione nell'incasso del credito in caso di vendita, non potrà più pignorare il bene di proprietà del debitore, e procedere ad espropriazione esattoriale, se sono verificate le condizioni che seguono:

  1. l'immobile è l'unico di proprietà del debitore;
  2. l'immobile costituisce abitazione principale, ai fini IMU, del debitore (si considera abitazione principale ai fini IMU quella in cui il proprietario dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente);
  3. l'immobile non è accatastato come villa (A8) oppure come castello o bene storico di pregio (A9) nonché come abitazione di tipo signorile (A1).

    Sono escluse dal beneficio di impignorabilità anche le case di lusso che hanno le caratteristiche indicate nel decreto del ministro per i Lavori pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. L'identificazione delle case di lusso, dunque, deriva solo da connotazioni di natura sostanziale che potrebbero creare non poche difficoltà all'atto pratico, una volta iniziate le procedure esecutive.

Quanto alla residenza, non è precisata la data alla quale fare riferimento. La lettera della norma induce a ritenere che debba trattarsi della data di inizio delle attività esecutive, ma è un riferimento piuttosto incerto.

Per tutti gli altri immobili di proprietà del debitore, l’espropriazione potrà essere avviata solo per debiti superiori a 120 mila euro. E' necessario, tuttavia, che sia stata preventivamente iscritta ipoteca per almeno sei mesi.  e che prima dell'iscrizione di ipoteca, l'agente della riscossione deve notificare una intimazione a pagare entro 30 giorni le somme dovute.

Il valore a base d'asta dell'immobile espropriando

Un'altra novità riguarda il valore da porre a base della vendita all'incanto dell'immobile. Secondo l'articolo 79 del Dpr 602/73, il prezzo da porre a base d'asta è pari al valore catastale moltiplicato per tre. Con la modifica approvata, il debitore può far disporre una stima da un esperto di fiducia, se il valore di legge risulta manifestamente inadeguato rispetto all'effettivo valore di mercato. In questo modo, si evita di "svendere" l'immobile pignorato, tutelando i diritti del proprietario.

Tutele anche per gli imprenditori

Quando il valore degli altri beni risulta insufficiente, i beni strumentali delle imprese potranno essere pignorati nella misura massima di un quinto.

Inoltre il primo incanto per la vendita di capannoni e macchinari non potrà avvenire prima di 300 giorni. E, in ogni caso, la custodia dei beni resta in capo all'imprenditore.

Decadenza del beneficio di rateazione solo dopo l'omesso o ritardato pagamento di otto rate (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015) anche non consecutive

Chi salda un debito a rate decadrà dalla rateazione solo se le rate non pagate (o pagate in ritardo rispetto alla scadenza) arrivano ad otto (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015). E inoltre il numero totale massimo delle rate, del piano di rimborso concordato, sale da 72 a 120. Il che significa che il debitore in difficoltà economica potrà chiedere ad Equitalia di rimborsare il debito in 10 anni.

Insomma, il governo ha decretato l'aumento della possibilità della rateizzazione dei debiti tributari dalle attuali 72 rate a 120, nonché l’aumento fino ad otto, dalle attuali 2, del numero di rate, anche non consecutive, a decorrere delle quali decade il beneficio della rateizzazione.

Pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni

Per il pignoramento del quinto di pensioni e stipendi da lavoro dipendente il terzo pignorato (il datore di lavoro o l’Istituto di previdenza) dovrà pagare l’esattore (Equitalia) entro 60 giorni e non più entro 15 giorni.

Pignoramento esattoriale del conto corrente

Equitalia non potrà pignorare l’ultimo stipendio o rateo di pensione accreditato sul conto corrente o postale del debitore.

Abolizione dell'aggio dovuto ad Equitalia

Infine, tra i temi più dibattuti in questi ultimi anni, il superamento dell'aggio, la percentuale aggiuntiva rispetto all'importo da recuperare che Equitalia incassa sulle cartelle.

L’aggio dovuto all'esattore, attualmente pari all'8% delle somme iscritte a ruolo, scomparirà da tutte le cartelle esattoriali a partire dal prossimo 30 settembre. La cartella esattoriale, pertanto, sarà gravata solo dai costi fissi e, naturalmente, dagli interessi.

Il problema, come sempre, sarà capire se le nuove regole si applicheranno anche ai procedimenti di esproprio in corso.

21 Agosto 2013 · Giuseppe Pennuto


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4 risposte a “Equitalia – nuove regole per pignoramenti espropriazione e rateazione”

  1. Marzia Ciunfrini ha detto:

    Equitalia, comunque, potrà sempre iscrivere ipoteca anche al di sotto di 120 mila euro e anche sulle prime case, a fini esclusivamente cautelari.

    Il che vuol dire che in caso di vendita dell’immobile il concessionario potrà recuperare il credito. Inoltre, se l’esecuzione, il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile saranno avviati da altri creditori diversi da Equitalia, quest’ultima – avendo iscritto ipoteca di primo grado – potrà soddisfarsi con precedenza rispetto al creditore procedente.

  2. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Possibile ottenere una rateazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo che potrà arrivare fino a 120 rate mensili. La decadenza dai benefici della dilazione della riscossione scatterà soltanto al mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.

    Inibita la possibilità di procedere a esecuzione forzata sulla prima e unica casa di abitazione, in cui il debitore risieda anagraficamente. Il pignoramento dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività d’impresa o della professione potrà essere effettuato solo nei limiti del quinto del valore complessivo degli stessi e soltanto se gli altri beni del debitore, non strumentali, siano insufficienti a soddisfare il credito azionato. Il fermo su beni mobili registrati potrà scattare solo dopo l’invio di apposito preavviso e mai sui beni strumentali all’attività professionale o d’impresa del debitore.

  3. ignazio ha detto:

    salve io ho una casa per metà pignorata intestata a mia moglie e per metà ipotecata a nome mio, tra alcuni mesi ci sarà l’asta per metà( pignoramento di mia moglie) questa casa risulta a noi come prima ed unica casa visto che non abbiamo altre case, vorrei sapere se alla luce del nuovo decreto “fare” possono metter all’asta la mia metà casa visto che nel decreto parlano di non pignorabilità, vorrei sapere inoltre visto che il pignoramento è di 29 mila euro ma il debito totale mio è di 90 mila euro qualora la venderei a 70 mila euro lo potrei fare? toglieranno l’ipoteca dell’immobile che avrò venduto al nuovo acquirente?cosi facendo avrei più possibilità di trovar un acquirente dicendo che basta che si salderà la somma dell’ipoteca(29 mila euro) la casa è libera da restrizioni varie poi me la sbrigo io con equitalia dandogli la differenza che ho tra il valore dell’immobile venduto( poi magari rateizzo io 20 mila euro per arrivare a 90( l’aquirente compra a 70 …29 mila euro li uso per togliere l’ipoteca a equitalia darò 41 che mi restano dalla vendita e il restante 20 me li rateizzo) lo posso fare=?

    • Purtroppo non è ancora dato sapere se la nuova legge sulle espropriazioni esattoriali si applicherà alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore o anche a quelle in corso.

      Per quanto attiene invece l’ipoteca, il debito va estinto completamente, per poter poi effettuare la cancellazione.

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