Equitalia » Valida la notifica con raccomandata del preavviso di fermo amministrativo

Equitalia può notificare con raccomandata il preavviso di fermo amministrativo

Secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sentenza 192/14) la notifica della cartella esattoriale può legittimamente essere effettuata da Equitalia servendosi direttamente dei servizi postali.

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'articolo 26 del dpr 29 settembre 1973, numero 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli articoli 32 e 39 del d.

m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria, di cui all'articolo 2700 del codice civile, ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura dì atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Equitalia » legittima la notifica di preavviso di fermo amministrativo con raccomandata

E' legittima la notifica di preavviso di fermo amministrativo fatta da Equitalia a mezzo raccomandata e senza che l’atto sia preceduto dall'intimazione di pagamento.

Ciò è quanto si evince dalla pronuncia in esame, con la quale è stato respinto il ricorso di un contribuente contro la decisione della Ctp di Roma che, anch'essa, aveva ritenuto legittima la notifica del preavviso di fermo amministrativo.

Dunque ad avviso dei Giudici di merito, il preavviso di fermo amministrativo di bene mobile registrato non deve essere preceduto dalla notifica dell'avviso, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dalla cartella esattoriale.

18 Febbraio 2014 · Stefano Iambrenghi


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