Equitalia/ADER – Istanza di sospensione della riscossione coattiva

Equitalia deve sospendere immediatamente ogni iniziativa, finalizzata all’incasso delle somme iscritte a ruolo o affidate, se il debitore presenta una dichiarazione con la quale documenta che l’atto emesso dall’ente creditore è interessato da:

  1. prescrizione o decadenza del credito (intervenuta prima della data in cui il ruolo è reso esecutivo);
  2. provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  3. sospensione amministrativa o giudiziale;
  4. sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento in favore dell’ente creditore, effettuato prima della formazione del ruolo;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla notifica, da parte di Equitalia, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (per esempio, la ricevuta di pagamento, il provvedimento di sgravio, la sentenza) e da un documento di riconoscimento.

Entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, Equitalia trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, per avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la trasmissione del provvedimento di sospensione, sgravio o annullamento del debito.

L’ente creditore è tenuto, comunque, a comunicare sia al debitore che ad Equitalia l’esito, positivo o negativo, della verifica sulla regolarità della documentazione prodotta. In caso contrario, trascorsi 220 giorni dalla presentazione della domanda, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione quelli non notificati da Equitalia (per esempio, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, un avviso di addebito dell’Inps). Per tali atti, occorre rivolgersi direttamente agli enti creditori che li hanno emessi.

Il modello di istanza per la sospensione della riscossione coattiva è disponibile presso gli sportelli di Equitalia o può essere scaricato dal sito dell'agente della riscossione.

4 Dicembre 2014 · Paolo Rastelli