Illegittimi gli interessi del 10% semestrali sulle multe previsti dall’articolo 27 della legge 689/81

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Illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 16 febbraio 2007 (numero 22100) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

Nella sentenza i giudici di Piazza Cavour spiegano che non è un diritto dello Stato incassare interessi su sanzioni amministrative che si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.

In caso di ritardi o omissione del pagamento della sanzione, spiegano i giudici di Cassazione,  va applicata l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10 per cento.

Il caso prendeva le mosse da un ricorso contro una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, dove Equitalia aveva applicato  maggiorazioni ed interessi semestrali in ragione del 10%, per un importo complessivo pari a ben  3.292 euro.

A difesa di Equitalia c'è da dire che le spese e le maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.

Quanti hanno pagato potranno richiedere la restituzione degli importi dichiarati illegittimi, a meno di provvedimenti legislativi retroattivi, come di solito avviene ed è avvenuto in passato.

Il testo della sentenza

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell'importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell'Ufficio Territoriale, ha sancito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 16 febbraio 2007 numero 3701

- FATTO

Svolgimento del processo

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell'opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell'articolo 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della legge numero 689 del 1981, articolo 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione legge numero 689 del 1981, articolo 27, atteso che, contrariamente all'assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

- DIRITTO

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all'enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

Come impugnare la cartella esattoriale originata da multe quando vengono addebitati interessi illegittimi

La cartella esattoriale può essere impugnata e deve essere annullata in quanto è illegittima l’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 numero 689. E' possibile procedere con opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile.

Infatti l'aggravio non è giustificato, né legittimo poiché la norma che il creditore ha ritenuto di poter applicare, attiene, in realtà, ad una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella riguardante l’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione.

L’articolo 27 del C.d.S. prevede, appunto, che l’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Al comma 3 tale articolo, in particolare, stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 26 (relativo al pagamento rateale della sanzione pecuniaria), in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Tale procedura, prevista dall'articolo 27, si applica quando si procede alla riscossione di somme conseguenti alla emissione della ordinanza ingiunzione, in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto. Solo in tal caso, infatti, in ipotesi di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo ogni semestre. Per contro, il verbale di accertamento indica il solo termine di pagamento in sessanta giorni della misura ridotta.

L’articolo 203 del C.d.S. che regola il ricorso al Prefetto aggiunge, sempre in riferimento al comma 3 che qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 numero 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

In altre parole, secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Il Legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l’ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz'altro applicabile la maggiorazione ex articolo 27 comma 6, Legge 689/81) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'articolo 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex articolo 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 numero 689.

A ciò si aggiunga che, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, successiva alla entrata in vigore della legge 689/81, se il Legislatore avesse ritenuto di estendere l’applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 comma 6 della legge 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell'articolo 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione.

L’illegittimità della procedura applicata fa si che un verbale possa trasformarsi da titolo esecutivo a ordinanza-ingiunzione di pagamento e comporta una illegittima duplicazione della sanzione.

Le maggiorazioni introdotte dall'Amministrazione Comunale, costituiscono di fatto una duplicazione di imposizione, - "sanzione sulla sanzione" - principio già tacciato di illegittimità Costituzionale, in numerose sentenze, in quanto contrario agli articolo 3 e 53 della Costituzione.

Ed invero, l’articolo 203 C.d.S. prevede che il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale, ovvero circa al doppio della sanzione irrogata con il verbale stesso. Applicare, dunque, l’ulteriore maggiorazione ex articolo 27, comma VI, Legge 689/81, pari al 20% annuo, sarebbe ingiustificato, oltre che vessatorio.

Anche la Cassazione è intervenuta sulla questione e con sentenza 22100/2007 (protocollo 3701) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto, in tale sentenza, che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, la pretesa della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

27 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti




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